Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, presentazione domanda di mediazione e tardiva o omessa convocazione delle parti; (iii) espletamento mediazione obbligatoria in controversia soggetta a negoziazione assistita; (iv) mediazione obbligatoria, accordo di conciliazione e cessazione materia del contendere; (v) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (vi) negoziazione assistita, mancata risposta del convenuto all'invito e incidenza sulle spese di lite; (vii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione del convenuto e dedotta improcedibilità della domanda attorea.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 12 luglio 2022, n. 11051
La decisione, prestando adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, riafferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 13 luglio 2022, n. 3284
La sentenza, resa in tema di mediazione obbligatoria, afferma che qualora parte attrice abbia provveduto nel termine di quindici giorni assegnato alla prima udienza dal giudice alla presentazione della domanda di mediazione, la tardiva o omessa convocazione delle parti ad opera dell'organismo di mediazione, non può riverberarsi in suo danno in termini di improcedibilità dell'azione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 18 luglio 2022, n. 11431
La pronuncia afferma che la mediazione obbligatoria soddisfa la condizione di procedibilità della domanda anche nel caso in cui la controversia sia soggetta al diverso procedimento della negoziazione assistita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Siracusa, Sezione II civile, sentenza 18 luglio 2022, n. 1422
La sentenza afferma che in sede di mediazione obbligatoria – nella specie, per ordine del giudice – l'intervenuta conciliazione della controversia determina la cessazione della materia del contendere, anche laddove le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la stessa può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso.

MEDIAZIONE OBBLI GATORIA Tribunale di Catania, Sezione V civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 3291
Uniformandosi al principio espresso in seno alla giurisprudenza di legittimità, la decisione ribadisce che, in sede di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 20 luglio 2022, n. 2551
La decisione, nell'affermare che il giudice, pur a fronte della mancata risposta del convenuto all'invito a negoziare rivoltogli dall'attore, resta comunque libero di valutare se e in che termini gli esiti della negoziazione assistita possano rilevare in sede di liquidazione delle spese di lite, esclude la compensazione delle stesse ove la parte convenuta sia risultata vittoriosa sia in prime cure che nel giudizio d'appello.

MEDIAZIONE OBBLI GATORIA – Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 28 luglio 2022, n. 362
La decisione ritiene inesigibile, per violazione della regola generale di buona fede, la pretesa della parte convenuta volta alla declaratoria di improcedibilità della domanda attorea a motivo della mancata specificazione del contenuto dell'istanza di mediazione ove parte convenuta medesima non abbia deliberatamente partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cc, articolo 1117; Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione in cui la società cooperativa opposta aveva agito, in veste di amministratore del patrimonio immobiliare, per il pagamento della somma dovuta per la gestione dei beni comuni ex articolo 1117 cod. civ. in relazione alle quote afferenti all'immobile di proprietà dell'opponente, il giudice adito, rilevata la mancata introduzione della procedura di mediazione da parte della società medesima, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda formulata da quest'ultima con il ricorso in sede monitoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia per la metà le spese di lite, tenuto conto del rilievo d'ufficio circa la mancata introduzione della procedura conciliativa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 12 luglio 2022, n. 11051 – Giudice Cavallo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Presentazione della domanda di mediazione – Termine quindicinale assegnato dal giudice – Osservanza ad opera della parte attrice onerata – Tardiva od omessa convocazione delle parti chiamate ad opera dell'organismo di mediazione – Conseguenze – Improcedibilità della domanda – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1105 e 1137; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora la parte attrice abbia provveduto nel termine di quindici giorni assegnato alla prima udienza dal giudice alla presentazione della domanda di mediazione, l'inosservanza del termine di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 per la tardiva o omessa convocazione delle parti ad opera dell'organismo di mediazione, non può riverberarsi in suo danno in termini di improcedibilità dell'azione, non risultando che la stessa sia dipesa dal comportamento inerte o negligente della parte medesima, attribuibile invece alla diligenza dell'organismo medesimo nell'espletamento degli atti procedimentali allo stesso demandati (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito all'impugnazione di una delibera assunta dall'assemblea dei comunisti, il giudice d'appello ha confermato il rigetto dell'eccezione da parte del giudice di primo grado che aveva escluso potesse ricadere sulla parte attrice una sanzione processuale ricollegata comunque all'altrui operato).
Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 13 luglio 2022, n. 3284 – Presidente D'Amore – Relatore Sensale

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito applicativo – Controversia soggetta alla proceduta – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Avveramento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Ne consegue che la stessa deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di condanna di controparte per mancato pagamento di fatture emesse in relazione ad un contratto di licenza di marchio, il giudice adito, oltre che tardiva ex articolo 3 del decreto-legge n. 162/2014, ha ritenuto anche infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla società convenuta per non essere stata espletata la negoziazione assistita, avendo quest'ultima, in sede di tentativo di media-conciliazione, da un lato dato impulso ed avvio alla mediazione con la fissazione un primo incontro tra le parti e poi, il giorno prima dello stesso, abbandonato il procedimento promosso determinando in tal modo l'esito negativo dello stesso).
Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 18 luglio 2022, n. 11431 – Presidente e relatore Pedrelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Accordo di mediazione – Natura ed efficacia – Intervenuta conciliazione della lite – Cessazione della materia del contendere – Necessità - Mancato accordo delle parti su tale declaratoria - Irrilevanza. (Cpc, articolo 100; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 12)
In tema di mediazione obbligatoria, attesa la pacifica natura di negozio transattivo sostanziale dell'accordo raggiunto dalle parti assistite dai rispettivi difensori, e tenuto conto degli effetti di tale accordo, il cui esatto adempimento non opera sul processo, il cui ordinario esito non interessa più alle parti, bensì sul distinto piano dell'esecuzione delle obbligazioni assunte e dei rimedi apprestati dall'ordinamento a tutela dell'interesse del creditore all'adempimento, deve ritenersi che l'intervenuta conciliazione della controversia determini la cessazione della materia del contendere, anche laddove le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di compensi dovuti a titolo di attività professionale di natura giudiziale, il giudice adito, che aveva disposto la mediazione delegata ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, ha dichiarato, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti all'esito della stessa, la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, con spese interamente compensate tra le parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 settembre, n. 22650).
Tribunale di Siracusa, Sezione II civile, sentenza 18 luglio 2022, n. 1422 – Giudice Spitaleri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Dichiarazione unilaterale o congiunta delle parti di non volere procedere oltre – Condizione di procedibilità – Avveramento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti assicurativi, il giudice adito ha ritenuto che il tempestivo esperimento del procedimento di mediazione da parte della società opponente, la quale aveva rifiutato, nella persona del procuratore speciale, di addivenire a qualsivoglia accordo in sede di convocazione, avesse integrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo).
• Tribunale di Catania, Sezione V civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 3291 – Giudice Cardile

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare la convenzione – Mancata risposta – Incidenza sulle spese di giudizio – Valutazione del giudice. (Dl, n. 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, il legislatore ha previsto espressamente, ex articolo 4 del decreto-legge n. 132/2014, di tenere conto della mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione ai fini regolamentazione delle spese di giudizio, ciò al fine di sgravare la parte che, in adempimento di un onere che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha investito tempo e denaro. Cionondimeno, e valendosi dei margini di discrezionalità concessi dalla stessa norma – il cui tenore è inequivoco nel sancire un mero suggerimento, non anche un obbligo, in capo al giudice, quest'ultimo resta dunque libero di valutare se e in che termini gli esiti della negoziazione assistita possano rilevare in sede di liquidazione delle spese (Nel caso di specie, la corte territoriale ha respinto la domanda di ripetizione delle spese di negoziazione assistita, quantificate in € 510,00, formulata dall'appellante nei confronti dell'appellata risultata vittoriosa tanto in primo grado quanto in sede di gravame).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 20 luglio 2022, n. 2551 – Presidente Busacca – Relatore Mantovani

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare la convenzione – Mancata risposta – Convenuto vittorioso in ragione dell'esito finale e complessivo della controversia – Compensazione delle spese giudiziali – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 92; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la mancata risposta del convenuto all'invito a negoziare rivolto dall'attore, non comportando alcun obbligo di adesione, non può giustificare il meccanismo della compensazione delle spese di lite, se, in ragione dell'esito finale e complessivo della controversia, quest'ultimo sia risultato vittorioso (Nel caso di specie, la corte territoriale, non ravvisando alcuna violazione dei canoni di buona fede, ha respinto il motivo di appello con cui l'appellante aveva censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui era stata condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, dolendosi che quest'ultima, avendo deliberatamente ignorato l'invito a negoziare ed impedendo in tal modo una definizione extragiudiziale della controversia, avrebbe posto in essere una condotta integrante la ricorrenza di quei "gravi motivi" in presenza dei quali può operare la compensazione ex articolo 92 cod. proc. civ.).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 20 luglio 2022, n. 2551 – Presidente Busacca – Relatore Mantovani

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Mancata partecipazione al procedimento della parte convenuta in giudizio – Dedotta improcedibilità da parte di quest'ultima della domanda attorea per omessa specificazione del contenuto dell'istanza di mediazione – Inammissibilità – Fondamento (Cost, articolo 2; Cc, articoli 1137, 1175 e 1375; Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la pretesa della parte convenuta a veder dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per omesso espletamento dell'incombente processuale costituito dal tentativo di media-conciliazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, al quale la medesima parte convenuta si è consapevolmente e volontariamente sottratta, deve ritenersi senz'altro inesigibile per violazione della regola generale – immanente all'ordinamento giuridico – di buona fede, quale clausola generale di lealtà, correttezza e salvaguardia dell'interesse della controparte nei limiti del sacrificio non apprezzabile, espressione del principio solidaristico che governa i rapporti economici, politici e sociali ex articolo 2 Cost. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito ha respinto la domanda del Condominio convenuto volta alla declaratoria di improcedibilità dell'azione a motivo dell'omessa specificazione del contenuto dell'istanza di mediazione da parte attorea, essendo stata, nella circostanza, proprio la mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione, mediante l'amministratore in carica, a rendere impossibile financo l'espletamento di un mero tentativo in tal senso).
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 28 luglio 2022, n. 362 – Giudice Morabito

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