Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, rappresentanza della parte onerata e condizione di procedibilità; (iii) mediazione delegata, giudizio di appello e competenza territoriale degli organismi di mediazione; (iv) mediazione obbligatoria, cessazione della materia del contendere per conciliazione della lite e regolamento delle spese di lite; (v) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e domanda riconvenzionale; (vi) negoziazione assistita, ambito applicativo ed azione revocatoria fallimentare; (vii) negoziazione assistita, azione revocatoria fallimentare e termine di decadenza.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 28 dicembre 2022, n. 1843
La sentenza rimarca che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la mancata ed ingiustificata partecipazione dell'opponente al procedimento avviato dall'opposto non determina l'improcedibilità del giudizio, ma solo l'irrogazione a carico dell'assente della sanzione pecuniaria costituita dal versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 5 gennaio 2023, n. 104
La pronuncia riafferma che, in caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l'invalido conferimento del potere di rappresentanza in capo alla parte onerata, determina, a carico di quest'ultima, la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Napoli, Sezione VII civile, sentenza 9 gennaio 2023, n. 36
La decisione afferma che qualora il procedimento di mediazione delegata sia stato disposto dal Collegio nel corso del giudizio di appello, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la corte territoriale esercita le sue funzioni.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 19 gennaio 2023, n. 43
La sentenza afferma che qualora l'accordo conciliativo volto a definire il giudizio, con consequenziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, sia intervenuto in un momento successivo rispetto all'instaurazione del giudizio, ma precedente rispetto all'espletamento dell'attività istruttoria, ai fini della regolazione delle spese di lite, non trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale, bensì quella della causalità, cosicché le spese medesime, in forza del criterio generale di cui all'articolo 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che abbia dato causa al processo o alla sua protrazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 23 gennaio 2023, n. 88
La decisione riafferma che non sussiste l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria rispetto alla formulazione di una domanda riconvenzionale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 341
La pronuncia afferma che la procedura di negoziazione assistita è esperibile anche nel caso di azione revocatoria fallimentare.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 341
La pronuncia specifica che, dopo il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai fini dell'impedimento della decadenza, ricomincia a decorrere l'originario termine previsto dalla legge per l'azione giudiziaria, e non già il termine di trenta giorni decorrente dalla data della comunicazione del rifiuto o dal decorso della mancata accettazione.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento promosso ad iniziativa di parte opposta – Mancata ed ingiustificata partecipazione di parte opponente – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio di opposizione – Configurabilità – Esclusione – Condanna dell'opponente al pagamento della sanzione pecuniaria – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.
(Cpc, articoli 116, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
L'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità, ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa. Ne consegue che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore, a seguito dell'iniziativa assunta dall'opposto, non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione. Tale conseguenza, infatti, non rientra fra quelle previste per la mancata comparizione dall'articolo 8, comma 4-bis del Dlgs n. 28/2010, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex articolo 116 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che pacificamente l'opponente non aveva partecipato alla procedura di mediazione avviata dall'opposto né fornito alcuna valida giustificazione della sua mancata partecipazione, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione sollevata da quest'ultimo, condannando tuttavia l'opponente a versare all'Erario l'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 settembre 2017, n. 20975).
Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 28 dicembre 2022, n. 1843 – Giudice Petrolo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Necessità – Rappresentanza – Ammissibilità – Condizioni – Procura speciale sostanziale – Necessità – Invalido conferimento del potere rappresentativo in capo alla parte onerata – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini del corretto esperimento del procedimento, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. In particolare, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base. Ne consegue che, in caso di invalido conferimento del potere rappresentativo della parte istante, quest'ultima deve ritenersi assente e di conseguenza la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 non può ritenersi soddisfatta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che non era stata fornita la prova che in sede di mediazione il difensore di parte opposta fosse stato validamente delegato alla partecipazione al procedimento, ovvero autorizzato a rappresentare quest'ultima, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, con conseguente revoca del decreto opposto; le spese di lite, sono invece state compensate per la metà, attesa la decisione solo in rito e l'assenza di attività istruttoria, con l'accollo, per la restante parte, a carico della soccombente parte opposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 5 gennaio 2023, n. 104 – Giudice De Falco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Competenza territoriale degli organismi di mediazione – Mediazione delegata – Giudizio di appello – Presentazione della domanda di mediazione – Organismi di mediazione territorialmente competenti – Individuazione – Organismi aventi sede nel distretto della corte territoriale – Sussistenza – Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione delegata, qualora il procedimento sia stato disposto dal Collegio nel corso del giudizio di appello, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la corte territoriale esercita le sue funzioni. Infatti, il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio, dovendosi pertanto tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (Nel caso di specie, in cui il procedimento, disposto nel corso del gravame, si era concluso con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo in sede di primo incontro innanzi al mediatore, la corte territoriale ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte appellata; quest'ultima, infatti, pur partecipando alla mediazione delegata senza sollevare alcuna eccezione rispetto al suo corretto svolgimento, accettando in tal modo tacitamente una eventuale deroga all'organismo di mediazione territorialmente competente, aveva poi lamentato la violazione dell'articolo 4 del Dlgs n. 28 del 2010 per avere la controparte appellante esperito la procedura conciliativa presso la sede di un organismo stabilita in luogo ritenuto diverso – nella specie, Avellino – rispetto a quello del giudice competente – nella specie, Napoli – per la controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480).
Corte di Appello di Napoli, Sezione VII civile, sentenza 9 gennaio 2023, n. 36 – Presidente Magliulo – Relatore Marinaro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Definizione del giudizio mediante accordo di conciliazione – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere – Sussistenza – Regolamento delle spese di lite – Criteri – Mancanza di fase istruttoria – Principio di causalità – Applicazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 91, 658 e 667; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 12)
In tema di mediazione obbligatoria, la definizione della controversia nel corso del procedimento, precludendo la valutazione delle domande formulate dalle parti nel giudizio da ritenersi implicitamente rinunciate, determina la cessazione della materia del contendere, ostando a ciò, la natura del procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in tale sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità. Ricorrendo tale ipotesi, quanto alla regolazione delle spese di lite, qualora l'accordo conciliativo sia intervenuto in un momento successivo rispetto all'instaurazione del giudizio, ma precedente rispetto all'espletamento dell'attività istruttoria, non trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale, non potendo il giudice stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente all'esito del giudizio in difetto dell'intervenuto accordo. Soccorre, allora, a tal fine, il diverso criterio della causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, costituisce espressione, nel senso che le spese di giudizio, in forza del criterio generale di cui all' articolo 91 cod. proc. civ., vanno poste a carico della parte che abbia dato causa al processo o alla sua protrazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità, il giudice adito, dichiarata cessata la materia del contendere ed applicando il principio di causalità, ha condannato il convenuto conduttore alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore locatore).
Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 19 gennaio 2023, n. 43 – Giudice Peluso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Estensione – Insussistenza – Fondamento. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non sussiste l'obbligo di esperire il procedimento deflattivo a seguito della formulazione di una domanda riconvenzionale, alla quale va accostata anche la domanda cosiddetta trasversale, rivolta verso chi è già parte del giudizio. Infatti, depongono, in tal senso plurimi e convincenti argomenti di carattere testuale ("chi intende esercitare in giudizio un'azione", vale a dire chi intende instaurare un giudizio), di carattere logico nonché di interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, finendo altrimenti per rimanere frustrata – senza un reale beneficio, in termini di deflazione del contenzioso – l'economicità delle risorse e la ragionevole durata del processo; resta, comunque, salva la possibilità per il giudice, tenuto conto della natura della controversia e delle circostanze del caso, di disporre la mediazione delegata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28/2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, premesso che sulle domande principali la mediazione si era comunque svolta in ragione della supposta inerenza della causa alla materia delle locazioni, ha respinto ogni altra eccezione di improcedibilità delle domande svolte dalle parti in via riconvenzionale).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 23 gennaio 2023, n. 88 – Giudice Rocchetti

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione – Azione revocatoria fallimentare – Applicabilità – Sussistenza. (Rd n. 267/1942, articoli 67 e 69-bis; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, la procedura è esperibile anche nel caso di azione revocatoria che abbia ad oggetto pretese patrimoniali disponibili pur se ricomprese nella materia fallimentare, senza che la specialità dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o la sua natura costitutiva possa comportare un impedimento in tal senso. Infatti, affermare che occorra necessariamente procedere alla notificazione della domanda giudiziale per interrompere i termini di prescrizione e decadenza riguardanti le azioni costitutive non significa che, per tali azioni, non sia comunque possibile far ricorso alla negoziazione assistita con tutte le conseguenze che ne derivano (Nel caso di specie, la corte territoriale ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'azione revocatoria proposta ex articolo 67, comma 2, della legge fallimentare dalla curatela fallimentare di una s.r.l. in liquidazione, e, di conseguenza, dichiarato l'inefficacia, nei confronti della massa, di due pagamenti eseguiti per prestazioni professionali a favore dell'appellante con condanna di quest'ultimo alla restituzione dei relativi importi).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 341 – Presidente Marchetti – Relatore Distefano

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Comunicazione dell'invito a concludere la convenzione – Rifiuto o mancata accettazione nel termine di trenta giorni – Proposizione domanda giudiziale – Decadenza – Termine di trenta giorni ex articoli 4 e 8 del Dl n. 132/2014 – Applicabilità – Esclusione – Termine stabilito "ex lege" per l'esercizio dell'azione giudiziaria – Applicabilità – Fondamento. (Rd, n. 267/1942, articoli 67 e 69-bis; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la previsione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 132 del 2014, secondo la quale dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione la decadenza è impedita, per una sola volta, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, la domanda deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione, deve essere interpretata nel senso che, dopo il rifiuto o la mancata accettazione, ai fini dell'impedimento della decadenza, ricomincia a decorrere il termine originario previsto dalla legge per l'azione giudiziaria e non già il predetto termine di trenta giorni. Infatti, accreditare tale ultima interpretazione del dettato normativo, ritenendo cioè che la domanda giudiziale debba essere pertanto proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal rifiuto o mancato accordo, cioè nello stesso termine concesso per svolgere una risposta all'invito alla stipula di accordo di negoziazione, determinerebbe, paradossalmente, la riduzione, in danno dell'attore, del termine di decadenza "ex lege" stabilito sol perché quest'ultimo abbia inteso avvalersi della procedura di negoziazione assistita, sia essa obbligatoria o volontaria (Nel caso di specie, la corte territoriale ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado che, disattendendo l'eccezione di decadenza, aveva accolto l'azione revocatoria proposta ai sensi degli articoli 67 e 69-bis della legge fallimentare dalla curatela fallimentare di una s.r.l. in liquidazione, e, di conseguenza, dichiarato l'inefficacia, nei confronti della massa, di due pagamenti eseguiti per prestazioni professionali a favore dell'appellante con condanna di quest'ultimo alla restituzione dei relativi importi).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 341 – Presidente Marchetti – Relatore Distefano

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