Amministrativo

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 28 gennaio la Consilta si occupa di appalti, ambiente, edilizia e urbanistica

APPALTI
Sentenza n. 23: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità (deciso il 25 novembre 2021)
Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, 3°, 4°, 7° e 8°, 3, 4 e 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 23/03/2020, n. 2; artt. 13, c. 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16/04/2020, n. 3; artt. 52, c. 2°, 4°, lett. c), 6°, 7° e 8°, e 57, c. 1°, della legge della Provincia autonoma di Trento 13/05/2020, n. 3; art. 29 della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2020, n. 6; artt. 1, c. 4°, e 2, c. 3°, della legge della Provincia autonoma di Trento 30/11/2020, n. 13.
Questione di legittimità costituzionale - Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea - Previsione che per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato in conseguenza del rischio sanitario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 e all'affidamento di servizi e forniture, di importo superiore alla soglia europea, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) - Definizione con regolamento dei criteri e delle modalità di applicazione, anche in deroga alla normativa vigente- Previsione che i lavori, i servizi e le forniture sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'offerta tecnica è valutata sulla base di determinati elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare-Previsione che la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi-Previsione che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto-Previsione con regolamento di attuazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale - Previsione che le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara - Modalità di selezione delle imprese-Previsione che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito-Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale - Disciplina.
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari, consistenti in una serie di impegni assunti dal concorrente inerenti: all'affidamento dell'esecuzione in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e/o a imprese localizzate sul territorio provinciale; all'acquisizione di forniture da microimprese, piccole e medie imprese e/o da imprese localizzate sul territorio provinciale; alla percentuale di sconto massimo praticata sulle prestazioni subappaltate - Soglie per prestazioni professionali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi a essi connessi - Facoltà di affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti, per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro - Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti - Appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE - Invito mediante procedura negoziata rivolto ad almeno dodici operatori economici, se esistenti-Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento - Sospensione per tutte le procedure di gara dell'obbligo di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria - Previsione che le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia - Previsione che il contratto contenga una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dell'accertamento del possesso dei requisiti successivo alla stipula - Esecuzione del contratto e pagamenti - Ammissibilità dell'esecuzione in via d'urgenza per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture - Possibilità di aggiungere all'importo dei lavori eseguiti il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima - Pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/direttrice dell'esecuzione del contratto, benchè non ancora inventariate-Anticipazione del prezzo - Previsione della possibilità di aumentare l'importo dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento - Previsione della possibilità di prorogare la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara-Limite temporale di applicazione delle norme speciali.
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea - Criteri per l'affidamento - Partecipazione alla procedura.
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Previsione che, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, di incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) - Previsione che negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei - Definizione con regolamento dei criteri e modalità di applicazione - Criteri di aggiudicazione degli appalti sulla base di determinati elementi di natura quantitativa o tabellare - Valutazione dell'offerta sulla base del rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione e la qualità organizzativa delle risorse impiegate - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Affidamento di servizi e forniture - Elementi di valutazione dell'offerta - Impegni da parte del concorrente - Previsione che la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi - Previsione con regolamento di attuazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale per i casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-Previsione che, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2020, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche - Modalità di attuazione con regolamento provinciale - Previsione che nelle ipotesi di esercizio del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base degli elementi individuati nella disposizione, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare - Previsione che, se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'art.2, c. 3, della legge provinciale n. 2 del 2020.

EDILIZIA E URBANISTICA
Sentenza n. 24: / illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità (deciso il 29 novembre 2021)
Norme impugnate: Artt. 1; 2; 3; 4, c. 1°, lett. a), b), c), nn. 1) e 2), g), h) e i); 5, c. 1°, lett. b), e i); 6; 7; 8; 9, c. 1°, lett. b); 11, c. 1°, lett. a), b), d), f), g) e h); 12; 13; 14; 15, c. 1°, lett. c); 16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25, c. 1°, primo periodo; 26; 27; 28 , c. 1° e 3°; e 30, c. 2°, della legge della Regione Sardegna 18/01/2021, n. 1.
Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 2015 - Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali - Trasformazioni ammesse nelle zone agricole E - Previsione che l'edificazione di fabbricati per fini residenziali nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina è riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale - Requisiti e condizioni di ammissibilità del cambio di destinazione d'uso.
Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015 - Superamento delle condizioni di degrado dell'agro - Differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il completamento, nelle zone urbanistiche omogenee agricole, degli edifici le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto e non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni.
Introduzione dell'art. 26-ter nella legge regionale n. 8 del 2015 - Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano - Individuazione di caratteristiche, requisiti e condizioni di ammissibilità per l'edificazione di strutture zootecniche, nelle zone classificate E1, E2, E3 ed E4 dell'agro del territorio comunale di Oristano.
Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie.
Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti.
Introduzione dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra.
Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - Estensione della possibilità di realizzare soppalchi anche nelle zone urbanistiche D, E e F e, in queste ultime, oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina - Esclusione del ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio in caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio - Condizioni.
Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 8 del 2015 - Condizioni di ammissibilità degli interventi previsti nel Capo I [Norme per il miglioramento del patrimonio esistente] del Titolo II della legge regionale n. 8 del 2015.
Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 8 del 2015 - Disposizioni comuni al Capo I [Norme per il miglioramento del patrimonio esistente] del Titolo II della legge regionale n. 8 del 2015 - Disposizioni relative alla disciplina di ampliamenti volumetrici.
Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 8 del 2015 - Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Introduzione dell'art. 38-bis nella legge regionale n. 8 del 2015 - Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 e Hg3 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico [PAI].
Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 8 del 2015 - Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione - Attribuzione di competenze all'ufficio tecnico comunale nella determinazione dei parametri urbanistico-edilizi degli interventi - Estensione dell'ambito applicativo degli interventi agli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2020 - Individuazione delle aree all'interno delle quali non sono consentiti gli interventi - Interventi nella fasce costiere tutelate.
Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 8 del 2015 - Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano - Previsione che nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa dalla localizzazione degli interventi.
Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 8 del 2015 recante disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009.
Differimento, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2021, dei termini di cui agli artt. 34, c. 1, lett. b), e 41, c. 4, della legge regionale n. 8 del 2015 - Differimento al 31 dicembre 2023 del termine previsto dall'art. 37, c. 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e conseguente reviviscenza della disciplina del Capo I del Titolo II della citata legge regionale, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2021.
Norma transitoria - Previsione per la quale sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 8 del 2015, e successive proroghe, fino alla data del 31 dicembre 2020, con applicazione della predetta normativa - Conservazione dell'attività eventualmente svolta e degli atti adottati dagli uffici pubblici, statali, regionali o comunali - Riconoscimento della facoltà di usufruire delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 1 del 2021, ove più favorevoli, mediante presentazione di integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata - Termine di decorrenza per ripresentare le eventuali richieste di titoli abilitativi presentate tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2021.
Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 23 del 1985 - Tolleranze edilizie.
Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 23 del 1985 - Accertamento di conformità - Previsione che, fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, consente di ottenere il permesso di costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformità, ai soli fini amministrativi, qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Turismo - Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2017 - Aree di sosta temporanea a fini turistici - Requisiti per l'autorizzazione di aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan in aree private.
Introduzione dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 16 del 2017 - Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.
Edilizia e urbanistica - Interpretazione autentica dell'art. 4 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 2266/U del 1983 - Limiti di densità edilizia per le diverse zone nella Regione Sardegna - Previsione che, in sede di nuova pianificazione, le limitazioni imposte dalla legge regionale n. 8 del 2004, inerenti il dimensionamento della capacità insediativa alberghiera, non si applicano per i Comuni che non abbiano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente prevista dal decreto assessoriale 2266/U del 1983 a condizione che le relative volumetrie siano finalizzate alla promozione turistica mediante la realizzazione di strutture alberghiere e para alberghiere a 5 o 6 stelle.
Insediamenti turistici - Specificazioni inerenti la localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali.
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale.
Disposizioni di salvaguardia delle zone umide - Disposizione che interpreta, fino all'adeguamento del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme di attuazione [NTA], l'art. 17, c. 3, delle NTA.
Clausola di non onerosità - Previsione che gli articoli della legge regionale n. 1 del 2021, trattandosi di disposizioni straordinarie, prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali.

MATRIMONIO
Sentenza n. 25: inammissibilità (decisa il 30 novembre 2021)
Norme impugnate: Artt. 9, c. 2°, e 12 bis, c. 1°, della legge 01/12/1970, n. 898, e art. 5 della legge 28/12/2005, n. 263.
Matrimonio - Divorzio - Diritti del coniuge divorziato superstite - Riconoscimento del diritto all'attribuzione della pensione di reversibilità e a una percentuale dell'indennità di fine rapporto - Condizioni - Titolarità dell'assegno divorzile - Omessa previsione della sussistenza del requisito della titolarità dell'assegno anche in caso di morte dell'obbligato, intervenuta, in presenza di una sentenza parziale di divorzio, prima della definitiva determinazione dell'assegno già riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori presidenziali.

AMBIENTE
Sentenza n. 26: accoglie il ricorso (deciso il 30 novembre 2021)
Norme impugnate: Pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna 8 aprile 2021, prot. n. 11997-P, 15 aprile 2021, prot. n. 13167-P, e 28 maggio 2021, prot. n. 19529, e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro 11 maggio 2021, prot. n. 6889-P, e 19 maggio 2021, prot. n. 7466-P e prot. n. 7467-P.
Ambiente - Paesaggio - Provvedimenti della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro recanti parere contrario, reso in Conferenza di servizi, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione a istanze basate su disposizioni delle leggi regionali n. 8 del 2015 e n. 1 del 2021.

IMPIEGO PUBBLICO
Sentenza n. 27: non fondatezza (deciso il 1 dicembre 2021)
Norme impugnate: Art. 23 ter, c. 1°, del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214, art. 1, c. 471°, 473° e 474°, della legge 27/12/2013, n. 147, e art. 13 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n. 89.
Impiego pubblico - Fissazione di un limite massimo [c.d. tetto retributivo] pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Computazione cumulativa delle somme comunque erogate all'interessato - Prevista applicazione del limite retributivo ai giudici tributari che siano anche dipendenti pubblici - Versamento annuale delle risorse provenienti dall'applicazione delle misure di riduzione dei trattamenti retributivi al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

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