Penale

Reati ambientali: la culpa in vigilando del titolare e/o responsabile dell'impresa

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati in materia ambientale - Rifiuti - Abbandono incontrollato - Reato a condotta attiva - Non necessariamente - Culpa in vigilando del titolare o del responsabile aziendale.
In materia ambientale e in riferimento al reato di abbandono incontrollato di rifiuti, il titolare e il responsabile dell'impresa o dell'ente rispondono non solo a titolo commissivo ma anche per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Infatti il reato di cui all'articolo 256 del d.lgs. 152 del 2006, anche se reato proprio dell'imprenditore o del responsabile, non è necessariamente un reato a condotta attiva. Tuttavia la culpa in vigilando del titolare o del responsabile aziendale postula sempre un accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo od omissivo della condotta incriminata; in altri termini occorre accertare che quest'ultima non sia frutto di un'autonoma iniziativa del dipendente contro le direttive e ad insaputa del titolare dell'impresa o del suo responsabile.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2018 n. 28492

Reato di cui all'articolo 256 c. 2 D.lgs. 152/2006 - Azienda - Abbandono di rifiuti bituminosi da parte degli operai in violazione dell'art. 192 c. 1 D.lgs. citato - Proprietario e Amministratore unico di società - Dovere di vigilanza - Inottemperanza - Responsabilità non esclusa.
In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie di scarico incontrollato di rifiuti bituminosi all'interno di un parco fluviale).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 1° ottobre 2014 n. 40530

Sanità pubblica - In genere - Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato - Reato di cui all'articolo 256, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 - Condotta - Reato commissivo e/o omissivo - Ammissibilità.
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2007 n. 24736

Reati ambientali - Gestione dei rifiuti - Responsabilità del titolare di azienda - Fondamento - Individuazione.
In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 11 dicembre 2003 n. 47432

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