Amministrativo

Impugnazione decreto monocratico, impedimento di salute non sospende la decadenza

Non spetta al giudice amministrativo valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato medico se sollevato per ottenere una rimessione in termini

di Simona Gatti

La parte che nel giudizio propone una opposizione al decreto monocratico e "va fuori tempo" non può presentare un impedimento di salute. Non tanto per il tipo di patologia e il contenuto del certificato medico, ma perché il termine processuale per impugnare tale provvedimento ha una decadenza che non può essere sospesa o interrotta per ragioni soggettive. Lo dice il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la sentenza del 7 aprile n. 435.

La sezione giurisdizionale del Cgars ricorda infatti che «ai sensi dell'art. 2966 c.c. la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge. Come noto, il codice civile non prevede cause di sospensione o interruzione della decadenza. La decadenza si verifica a prescindere da impedimenti soggettivi della parte, che invece rilevano, in casi tassativi, in relazione al diverso istituto della prescrizione».
Non spetta, pertanto, al giudice amministrativo, valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato medico, o la natura dell'impedimento di salute, se sollevati per ottenere una rimessione in termini dopo una decadenza legale, perché la legge non consente che il termine di decadenza possa essere interrotto o sospeso. Nei casi in cui la disposizione voglia derogare a tale regola generale, lo fa espressamente con una norma ad hoc, come accade in casi eccezionali per sospendere in via generalizzata le scadenze processuali in occasione di eventi calamitosi (ad esempio, le recenti situazioni emergenziali legate alla pandemia da Covid-19).

Il collegio conclude osservando che nel processo amministrativo l'impedimento di salute della parte o del difensore possono giustificare solo il differimento di tempi che non sono perentori e dunque non imposti a pena di decadenza, come il differimento dell'udienza di discussione, oppure la decadenza fissata dal giudice per adempimenti richiesti alle parti. Questo perché l'autorità che ha il potere di fissare un termine di decadenza ha anche il potere di consentire a esso delle deroghe.
Nel caso specifico dunque il decreto monocratico doveva essere attaccato in via esclusiva con il rimedio dell'opposizione nel termine perentorio previsto, entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

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