Professione e Mercato

Gestione separata: il legale deve iscriversi solo se svolge l'attività in modo abituale

Deve sussistere anche l'altro requisito dell'introito superiore a 5 mila euro l'anno

di Giampaolo Piagnerelli

L'avvocato è tenuto a iscriversi presso la Gestione separata se svolge l'attività in modo abituale e superi – come introiti - la somma di 5mila euro l'anno. Si tratta di due condizioni che devono essere prese in considerazione unitamente. Ossia non basta che il legale guadagni 5mila euro all'anno se poi non svolge l'attività in maniera abituale. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 28576/22.

La vicenda. Nel caso in questione la Corte di merito (sbagliando) ha precisato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non richiede l'accertamento in merito alla sporadicità dell'attività prestata in quanto l'iscrizione avviene automaticamente con un reddito superiore a 5 mila euro (ex articolo 44 del Dl 269/2003). La Cassazione, invece, ha ritenuto che secondo il Legislatore l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco, deve essere collegata all'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione, poi, di un reddito superiore alla soglia di 5mila euro costituisce, invece, il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l'iscrizione presso la medesima Gestione. L'elemento, quindi, da considerare è il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. Per accertare quest'ultima condizione - si legge nella sentenza – possono rilevare anche le presunzioni ricavabili dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita Iva o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività. In definitiva quindi l'introito pari o superiore a 5mila euro conta fino a un certo punto, dovendosi accertare che l'attività sia svolta con carattere abituale. Nel caso specifico la Corte di merito non ha accertato come fosse condotta l'attività ma si è limitata ad analizzare la soglia dei 5mila euro.

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