Amministrativo

Termini di impugnazione, nel calcolo va ricompreso agosto ma si devono aggiungere 31 giorni della sospensione

La soluzione che mischia il computo a mesi e a giorni si applica se il dies a quo precede l'inizio del periodo feriale

di Paola Rossi

Il termine lungo di impugnazione è previsto in "mesi" mentre il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie in "giorni". E - secondo la decisione n. 11/2022 dell'Adunanza plenaria di Palazzo Spada - da tale inziale differenza bisogna partire nel calcolare l'impatto della sospensione feriale sull'individuazione di quale sia l'esatto ultimo giorno del termine lungo il cui decorso sia iniziato prima di tale periodo.
La questione risolta era di massima importanza, non solo nel processo amministrativo per cui vi è stata la decisione, ma anche per gli eventuali riflessi sull'interpretazione giurisprudenziale relativa al processo civile, data l'dentità di regole applicate ai due procedimenti:il combinato disposto degli articoli 155 del Codice di procedura civile e 2963 del Codice civile. Vi è poi l'articolo 54 del Codice del processo amministrativo che prevede la sospensione feriale dal 1° a l 31 agosto (come stabilito dal Legislatore nel 2014) e non più per 46 giorni, cioè fino al 15 settembre. L'Adunanza plenaria aderisce all'orientamento secondo il quale - anche dopo la modifica che fa coincidere il periodo feriale con il mese di agosto - si tratta comunque di un termine calcolato a giorni, cioè 31.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha quindi confermato l'operatività "incrociata" di entrambi i ciriteri ex nominatione dierum ed ex numeratione dierum per il calcolo del periodo di sospensione feriale nel termine lungo di impugnazione che sia iniziato a decorrere prima di tale perido sospensivo. La commistione dei due criteri conferma la giurisprudenza anche della Cassazione in ordine all'adozione del metodo di calcolo del periodo feriale.

In conclusione, si legge nella sentenza che rimette la causa nel merito ai giudici amministrativi siciliani, che laddove il termine di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima della sospensione il periodo della sospensione feriale va prima computato (ovvero inglobato nei sei mesi del termine di impugnazione) e poi vanno sommati i 31 giorni di stop della giustizia.

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