Amministrativo

Smart working: modalità prevalente per Pa e privati

Per la circolare quadro Brunetta-Orlando massimo utilizzo nelle prossime settimane del lavoro agile

di Aldo Natalini

A margine del nuovo decreto legge n. 1/2022, in tema di smart working, il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, d’intesa con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha adottato una circolare – immediatamente in vigore – rivolta alle pubbliche amministrazioni ed ai datori di lavoro privati per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, di tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative, sulla base delle effettive necessità, coniugando in maniera flessibile e razionale la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

 Smart working: la circolare funzione pubblica-lavoro

(Ministeri Funzione pubblica-Lavoro, circolare 5 gennaio 2022)

Ogni amministrazione pubblica – si legge nella circolare del 5 gennaio 2022 – dopo il Dpcm del 23 settembre 2021 sul rientro “in presenza” del personale delle Pa ed il successivo Dm attuativo 8 ottobre 2021, può programmare il lavoro agile «con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile».

Per quanto riguarda il comparto privato, la circolare specifica invece che «la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali» e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 22 della legge 81/2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail.

Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobily managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione della organizzazione del lavoro e per abbassare la curva del contagio.

  Faq ministeriali
Intanto il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare le FAQ in materia di lavoro agile, anche in virtù delle novità intervenute nel Dl 221/2021 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge 77/2020.

In uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro si precisa che, proprio in virtù delle novità previste dal decreto Natale, il datore di lavoro del settore privato può quindi comunicare l’avvio del lavoro agile senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore.

Con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l’applicativo informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro, il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione “"massiva”) senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file excel contenente i dati obbligatori richiesti.

Questi i dati obbligatori da comunicare:

codice Fiscale del datore di lavoro;

dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita);

dati del rapporto di lavoro: posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro;

periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell’accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero periodo indicato.

In merito al green pass, il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile” non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde in quanto non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori. Il datore di lavoro dovrà fare attenzione qualora voglia richiedere la prestazione lavorativa nei locali aziendali.

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