Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per mancata partecipazione senza giustificato motivo; (ii) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità del giudizio; (iii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo ed esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre; (iv) mediazione obbligatoria, impugnazione delibera condominiale, istanza di mediazione e decadenza dall'azione; (v) mediazione obbligatoria, impugnazione delibera condominiale, istanza di mediazione e decadenza dall'azione; (vi) telecomunicazioni, tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità e ricorso monitorio; (vii) negoziazione assistita, domanda risarcitoria per danni provenienti dalle parti comuni condominiali e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Trapani, sezione civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 542
La pronuncia afferma che l'invio, tramite PEC, di una comunicazione di non adesione per infondatezza della domanda avversaria costituisce condotta idonea a legittimare l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal legislatore in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Taranto, sezione II civile, sentenza 23 giugno 2022 n. 1761
Applicando un principio espresso dal giudice di legittimità con riferimento alla mediazione delegata, la pronuncia riafferma, anche per la mediazione "ope legis", che ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. lgs. 28/2010, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Oristano, sezione civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 334
La sentenza ribadisce che la controversia avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre o, comunque, di trasferire ex art. 2932 cod. civ. non rientra le materie che l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, assoggetta al previo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia, sezione II civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 920
La pronuncia, resa in giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, afferma l'idoneità, al fine di impedire la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 1137 c.c., della comunicazione, resa a mezzo PEC e pervenuta al Condominio entro i trenta giorni dall'adozione della delibera, con la quale il condomino dissenziente notizia l'amministratore della volontà di impugnare la delibera assembleare nei punti sinteticamente indicati negli appositi spazi dedicati all'oggetto della domanda di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione II civile, sentenza 30 giugno 2022 n. 10449
La decisione rimarca che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale soggetto a mediazione "ope legis", è solo dalla comunicazione dell'istanza di mediazione al Condominio che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, è impedita la decadenza dall'azione giudiziaria promossa dal condomino ex art. 1137 c.c.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 1663
Nelle controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, la sentenza afferma che è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione anche chi intenda richiedere un provvedimento monitorio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Napoli, sezione IV civile, sentenza 26 luglio 2022 n. 7473
La sentenza rimarca che nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dal condomino nei confronti del Condominio per ottenere il risarcimento dei danni provenienti dalle parti comuni condominiali, l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo di quello della negoziazione assistita, è, comunque, idoneo a far ritenere realizzata la condizione di procedibilità.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Invio, tramite PEC, di una comunicazione di non adesione per infondatezza della domanda avversaria – Sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia successoria. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, assume rilevanza, anche l'opposizione preventiva posta in essere dalla parte chiamata mediante invio di una PEC volta ad esporre la propria convinzione sul merito della lite. Trattasi, infatti, di condotta che si scontra con la natura, i presupposti, e la finalità dello stesso istituto preventivo conciliativo concepito dal legislatore allo scopo di facilitare il reciproco e contestuale chiarimento delle proprie posizioni (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, il giudice adito, il quale aveva nuovamente disposto in corso di causa l'invio di tutte le parti in mediazione essendo andato deserto, salva la comparizione di una parte convenuta, il tentativo di mediazione esperito "ante causam", ha condannato, oltre alle parti che non erano comparse personalmente, anche la parte chiamata che, disattendendo l'invito rivolto dalla controparte, aveva fatto pervenire una dichiarazione di non adesione per infondatezza della domanda avversaria).
Tribunale di Trapani, sezione civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 542 – Presidente Galazzi; Relatore Lo Vasco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Avveramento – Presupposti – Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti – Irrilevanza – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Rilevanza – Principio espresso in controversia insorta in materia bancaria. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 6)
Anche nella mediazione obbligatoria "ope legis", vale il principio, espresso per la mediazione "ope iudicis", a mente del quale, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. lgs. 28/2010, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione (Nel caso di specie, in cui gli attori avevano agito nei confronti di una banca per ottenere la declaratoria di cancellazione dei propri nominativi dalla Centrale dei Rischi dopo l'intervenuta estinzione della posizione debitoria nei confronti della stessa, il giudice adito, anche in applicazione dell'enunciato principio, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultima per avere gli attori medesimi promosso il procedimento di mediazione, disposto alla prima udienza, oltre il termine di quindici giorni loro assegnato dall'ordinanza giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Taranto, sezione II civile, sentenza 23 giugno 2022 n. 1761 – Giudice Lisco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Diritti reali – Azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Fattispecie relativa ad impegno traslativo immobiliare assunto in sede di divorzio. (Cc, articolo 2932; Legge 898/1970, articolo 4; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre o, comunque, di trasferire ex art. 2932 cod. civ. non rientra le materie che l'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, assoggetta al previo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, trattandosi di diritti di obbligazione, e non già di diritti reali (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata a fronte della domanda con la quale un coniuge divorziato aveva chiesto venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo assunto dall'ex coniuge di trasferire, senza alcun corrispettivo in denaro, la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione, già adibito a residenza familiare, in forza di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con consequenziale pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., della sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e trasferimento all'attore della quota pari alla metà del predetto immobile).
Tribunale di Oristano, sezione civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 334 – Giudice Mighela

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale – Decadenza dall'impugnazione – Efficacia impeditiva – Comunicazione resa dal condomino dissenziente nel termine legale all'indirizzo PEC dell'amministratore ed avente ad oggetto il deposito dell'istanza di mediazione – Idoneità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articoli 4, 5, 6 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la comunicazione, resa a mezzo posta elettronica certificata e pervenuta entro i trenta giorni dall'adozione della delibera, con la quale il condomino dissenziente notizia l'amministratore della volontà di impugnare la delibera assembleare nei punti sinteticamente indicati negli appositi spazi dedicati all'oggetto della domanda di mediazione, ha l'effetto di impedire, per una sola volta, la decadenza dall'azione di annullabilità ex art. 1137, comma 2, cod. civ., a nulla rilevando che la comunicazione delle ulteriori informazioni di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo D.lgs 28/2010 pervenga poi alla parte invitata, a cura dell'organismo di mediazione, in data successiva allo spirare dei termini (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1137 cod. civ. sollevata dal Supercondominio convenuto che aveva lamentato l'inidoneità, ai fini impeditivi della decadenza predetta, della comunicazione inviata "ante causam" dal condomino impugnante all'indirizzo PEC dell'amministratore ed avente ad oggetto il mero deposito dell'istanza di mediazione, priva, a giudizio di quest'ultimo, dell'indicazione del contenuto e degli elementi essenziali dell'instaurando giudizio).
Tribunale di Pavia, sezione II civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 920 – Giudice Rocchetti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale – Decadenza dall'impugnazione – Efficacia impeditiva – Istanza di mediazione – Tempestiva comunicazione al Condominio – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articol0 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, è solo dalla comunicazione dell'istanza di mediazione al Condominio che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, è impedita la decadenza dall'azione giudiziaria promossa dal condomino ex art. 1137 cod. civ., adempimento che, non essendo sottratto alla sfera di azione della parte istante, può, senza rimettersi all'organismo di mediazione, farsi parte diligente ed inviare la predetta comunicazione di avvio della procedura alla controparte al fine di non incorrere nella decadenza (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato inammissibile la domanda attorea in ordine all'impugnativa delle due delibere assembleari oggetto di impugnazione, essendo stata per entrambe tardivamente introdotta la procedura di mediazione: infatti, la comunicazione della presentazione dell'istanza di mediazione era stata ricevuta dal Condominio per tutte e due le delibere dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 1137 cod. civ.).
Tribunale di Roma, sezione II civile, sentenza 30 giugno 2022 n. 10449 – Giudice Corbo

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Esperimento del tentativo conciliativo – Necessità. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge 249/1997, articolo 1)
Nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità – sottraendosi solo i procedimenti cautelari, tra i quali non rientra il ricorso per ingiunzione – il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il ricorso al giudice, anche quando questo avviene con il procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, accogliendo il gravame proposto dal gestore telefonico, in totale riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellata al fine di ricevere la documentazione inerente al rapporto di telefonia mobile intrattenuto con l'appellante).
Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 11 luglio 2022 n. 1663 – Giudice Genovese

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Controversie – Condominio – Domanda risarcitoria proposta dal condomino nei confronti del Condominio per danni provenienti dalle parti comuni condominiali – Esperimento del tentativo di mediazione in luogo di quello della negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Avveramento – Ragioni. (Cc, articoli 1117, 1130, 1135 e 2051; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3; Dlgs 28 del 2010, articoli 1 e 5)
In tema di negoziazione assistita, in caso di domanda proposta dal condomino nei confronti del Condominio per ottenere il risarcimento dei danni provenienti dalle parti comuni condominiali, indipendentemente dalla qualificazione della domanda medesima (sia che la si voglia fa rientrare nella disciplina della mediazione obbligatoria o in quella della negoziazione assistita), l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo di quello della negoziazione assistita, è, comunque, idoneo a far ritenere realizzata la condizione di procedibilità. Infatti, l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – risponde, comunque, alla "ratio" della normativa dettata in tema di negoziazione assistita, in quanto è volta ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita sollevata tanto dal Condominio convenuto quanto dalla compagnia di assicuratrice chiamata in manleva da quest'ultimo).
Tribunale di Napoli, sezione IV civile, sentenza 26 luglio 2022 n. 7473 – Giudice Di Clemente

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