Penale

L'estinzione del reato stradale non consente al Gup di pronunciarsi sulla revoca della patente

La revoca della patente, infatti, è una sanzione accessoria di competenza esclusiva del Prefetto

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di estinzione del reato per il buon esito della messa alla prova in relazione a un reato del codice della strada, il gup deve limitarsi agli aspetti procedurali della vicenda e non può decidere di inviare gli atti al Prefetto indicando pure la materia su cui pronunciarsi, ossia, la revoca della patente di guida. E' di tutta evidenza la sovrapposizione di competenza del gup (penale) con quella del Prefetto (amministrativa). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 20041/22.Quindi il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova ex articolo 168-ter del codice penale non può decidere di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La vicenda. Nella fattispecie il giudice - anziché limitarsi a ordinare la trasmissione della sentenza al Prefetto - ha travalicato la potestà riservata a quest'ultimo stabilendo l'applicazione della revoca della patente di guida. Ciò premesso dalla sentenza impugnata si evince che il giudice, pur richiamando l'orientamento piuttosto consolidato in questo senso da parte della giurisprudenza di legittimità, tuttavia nel dispositivo ha decretato la trasmissione degli atti al Prefetto indicando la materia su cui pronunciarsi ossia l'applicazione della sanzione amministrativa. Per concludere la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla parte in cui dispone "la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente".

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