Comunitario e Internazionale

Resta un consumatore l’utente che svolge l’attività su Facebook

di Marina Castellaneta

Causa Facebook atto II. Dopo il colpo assestato dalla Corte Ue nel 2015, il social network torna nelle aule di Lussemburgo. L’Avvocato generale della Corte di giustizia ieri ha depositato le conclusioni nella causa C-498/16, stabilendo che un utente di Facebook, anche se si avvale del social network per svolgere altre attività come raccolta fondi o pubblicazione di libri, mantiene lo status di consumatore con la possibilità di agire in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha il domicilio.

È stata la Corte suprema austriaca a chiamare in aiuto gli eurogiudici su una controversia tra il cittadino austriaco Schrems (già al centro dell’altra causa), che aveva raccolto anche le domande di altri utenti e Facebook Irlanda, accusata di violazione dei dati personali. Il social media aveva contestato la giurisdizione dei giudici austriaci sostenendo che Schrems non fosse un consumatore e, di conseguenza, non avrebbe potuto avviare l’azione dinanzi ai giudici austriaci. Di diverso avviso l’Avvocato generale Bobek secondo il quale in base al regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 2015 dal n. 1215/2012) il ricorrente può rivolgersi al giudice dello Stato in cui ha il domicilio. Per l’Avvocato generale, la circostanza che l’account Facebook sia stato utilizzato per la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi «non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento ai diritti concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private».

Detto questo, però, Bobek pone dei paletti chiarendo che il privilegio accordato alla parte debole del contratto, che assicura una tutela giuridica più solida, non si estende ai ricorsi avviati per far valere diritti altrui, ceduti da altri utenti. Questo anche per evitare un aggiramento delle regole dell’atto Ue ed evitare pratiche che portano al forum shopping. Per l’avvocato Ue è però esclusa la possibilità di usare il domicilio del consumatore in caso di azione collettiva.

Corte Ue - Causa C-498/16

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