Rassegne di Giurisprudenza

Status di vittima del dovere in assenza di un rischio specifico ulteriore da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Forze armate - Carabiniere - Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Infermità per supporto alla circolazione stradale - Riconoscimento dello status di vittima del dovere - Spettanza
A protezione delle vittime del dovere, il legislatore è intervenuto con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564, dell'art. 1 della L. n. 266/2005, individuando nel comma 563 talune attività che, ritenute pericolose dalla legge, nel caso in cui abbiamo comportato per il dipendente pubblico l'insorgenza di infermità, possono automaticamente attribuire i benefici quali vittime del dovere. Il comma 563, diversamente dal comma successivo, non prevede, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali bastando anche che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità. (Nella specie, la Corte, cassando e rinviando al giudice di appello, ha riconosciuto lo status di vittima del dovere a carabiniere rimasto invalido a seguito di incidente stradale chiamato in supporto da una pattuglia della polizia stradale con il compito di gestire il traffico, a seguito di un grave sinistro, complicato da una fitta nebbia, investito a sua volta da un'auto che procedeva a forte velocità)
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4480

Forze armate - Vittime del dovere - Agente di polizia penitenziaria – Benefici ex art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 - Presupposti - Attività di vigilanza della struttura carceraria svolta dall'agente di polizia penitenziaria - Esclusione - Fondamento.
I benefici in favore della categoria delle vittime del dovere - nella quale rientrano, tra l'altro, i dipendenti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico - non spettano all'agente di polizia penitenziaria per le lesioni permanenti derivategli da una aggressione subita ad opera di un detenuto in occasione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria, poiché l'attività in questione - avuto riguardo alle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti di tale Corpo compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere - non può essere ricondotta ad un servizio di ordine pubblico, il quale è configurabile nella diversa e specifica ipotesi in cui detti appartenenti siano chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121 del 1981, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito delle forze di polizia.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 31 luglio 2020 n. 16571

Vittime del dovere - Polizia di stato - Invalidità a seguito di incidente stradale occorsogli nell'inseguimento di un sospettato di reati - Benefici ex art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 - Spettanza - Fondamento.
Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 4 maggio 2017, n. 10791