Lavoro

Licenziamento legittimo per chi usa il permesso per assistenza a disabili per lavorare nell'edicola della moglie

Lo afferma la Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 2860/2021

di Andrea Alberto Moramarco

È legittimo il licenziamento disposto nei confronti di chi sfrutta il permesso retribuito per l'assistenza a familiare disabile per compiere altre attività non correlate all'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto è riconosciuto, come ad esempio per svolgere una diversa attività lavorativa. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 2860/2021 con la quale, confermando la legittimità della sanzione disciplinare irrogata, ha chiarito che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per «attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede».

Il caso
Protagonista della vicenda è un dipendente di un istituto religioso il quale usufruiva mensilmente dei tre giorni di permesso retribuito, di cui all'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992, per assistere la madre invalida. Il datore di lavoro veniva però a scoprire, anche a seguito di investigazione, che il lavoratore in realtà utilizzava le ore di permesso non per prestare assistenza al genitore, bensì per lavorare nell'edicola della moglie. Nelle giornate monitorate dall'investigatore, infatti, era emerso che il dipendente, durante le ore di permesso, ovvero dalla mattina sino al primo pomeriggio, si trovava nell'edicola della coniuge per aiutare quest'ultima nel lavoro, mentre solo nel pomeriggio si recava presso l'abitazione della madre.

La decisione
Dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, anche la Corte d'appello conferma la bontà del licenziamento irrogato, precisando che è sì vero che le ore di permesso possono essere impiegate anche per quelle attività non direttamente assistenziali, come ad esempio lo svolgimento di incombenze amministrative, ma queste devono essere comunque funzionali all'interesse del familiare assistito. E ancora, è sì vero che le ore di attività di assistenza possono anche non combaciare con le ore di permesso, ma queste devono essere utilizzate per il recupero di energie pisco-fisiche utili alla prestazione di assistenza.
Ciò posto, secondo i giudici, nello svolgimento di una attività lavorativa presso terzi durante le ore di permesso, come nella fattispecie, «non è possibile scorgere alcun nesso teleologico con l'assistenza della madre inabile». Trattasi perciò di un vero e proprio abuso del diritto a fruire del permesso legalmente riconosciuto che, in quanto tale, giustifica la massima sanzione disciplinare.

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