Lavoro

Sì alla progressione stipendiale degli ex Lsu anche se il datore di lavoro pubblico li ha esclusi dall'iter valutativo

Vale la regola di equiparazione economica tra tempo determinato e indeterminato se sussistono i presupposti della subordinazione

di Paola Rossi

La Cassazione spiega che la conclusione di contratti a termine con enti pubblici per i soggetti "prioritari" che svolgevano lavori socialmente utili dà diritto alla progressione stipendiale orizzontale quando siano svolte mansioni rientranti tra quelle contemplate dalla contrattazione collettiva di settore.

In base a tale principio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18138/2022, ha annullato la decisione di appello su un rilevante numero di lavoratori fuoriusciti dal perimetro Lsu con contributi regionale ad hoc che avevano concluso contratti a termine con il Comune.

la fase di merito
I giudici di appello avevano escluso che tali lavoratori rientrassero nel perimetro delle tutele previste dall'accordo quadro sul lavoro a termine e quindi dalle tutele della direttiva 1999/70/Ce. I giudici sostenevano che si trattasse di contratti di lavoro di natura assistenziale finalizzati all'inserimento e alla riqualificazione dei soggetti cosiddetti "prioritari". E precisavano che i ricorrenti erano stati legittimamente esclusi dalle procedure valutative del datore di lavoro in quanto la Peo (progressione economica orizzontale) ha la finalità di sostenere e migliorare la funzionalità e l'efficienza degli uffici pubblici in base a indici quantitativi e qualitativi. Criteri che, sempre a detta dei giudici di merito, non sarebbero stati compatibili con la precarietà dei contratti di lavoro a tempo determinato in questione.

La decisione di legittimità
In primis la Cassazione afferma che- in linea di principio non potevano essere esclusi a priori dal diritto alla progressione stipendiale i lavoratori a termine ex Lsu. E precisa che se si accerta la ricorrenza dei presupposti che obbligavano il datore di lavoro ad attivare la procedura valutativa per la Peo i lavoratori esclusi non hanno comunque perso il diritto a parteciparvi a causa dell'inadempimento datoriale.

Lo snodo del giudizio di rinvio
Il discrimine tra contratti a termine ammessi o meno alla progressione stipendiale sta nella causa del contratto di lavoro per cui risultano esclusi quelli di formazione-lavoro mentre vanno ammessi quelli finalizzati allo svolgimento di mansioni contemplate dai contratti collettivi applicabili al comparto.

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