Civile

La cinestesi lavorativa che non comporti minor reddito va risarcita solo nella liquidazione del danno alla salute

La maggior fatica e usura nello svolgere il proprio lavoro è in sé un peggioramento delle condizioni fisiche e non per forza economico

di Paola Rossi

Il risarcimento del danno da cinestesi lavorativa - ossia la maggior fatica nello svolgere la mansione lavorativa cui si attendeva prima dell'incidente subito - rientra nella liquidazione del danno alla salute. Se quindi non si prova che la "maggior fatica e usura" nello svolgimento della propria occupazione determinerà anche una futura riduzione reddituale non si potrà ottenerne il ristoro a titolo di lucro cessante.

Per cui è corretta la decisione del giudice che riconoscendo come conseguenza dell'incidente subito la sopravvenienza della cinestesi lavorativa la "ristora" tenendone conto nella quantificazione del danno biologico come danno alla salute. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13726/2022, ha così ribadito che l'ambito su cui incide la cinestesi lavorativa è in primis quello della salute del soggetto danneggiato e non automaticamente quello patrimoniale.

Il ricorrente ha visto respinte le proprie lamentele sul mancato riconoscimento del lucro cessante, cioè l'asserita prospettiva di minori guadagni futuri dallo svolgimento della propria attività lavorativa a causa della maggior fatica nello svolgerla. Infatti, nel caso specifico, non era emersa come conseguenza dell'incidente occorso che il ricorrente avesse subito la riduzione dell'attività lavorativa con conseguienze economiche dirette.
In effetti, il ricorrente aveva comunque svolto - durante la fase processuale - il proprio lavoro di operaio per cui la maggior fatica e la maggior usura nell'attendervi avevano avuto conseguenze solo sul piano strettamente fisico tale da far sì che fosse correttamente ricompresa nella liquidazione del danno alla salute riconosciuto oltre a quello biologico. Infatti, correttamente il ricorrente si era visto riconoscere dal giudice il risarcimento del danno da riduzione temporanea della capacità lavorativa in conseguenza delle lesioni macropermanenti subite e quantificate nel 25 per cento ed escludendo che vi fosse stata una riduzione della capacità lavorativa specifica.

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