Professione e Mercato

Il maresciallo dell'aeronautica non può diventare avvocato

Il CNF ricorda che lo status di appartenente a corpo militare, quale l'Aeronautica Militare, è incompatibile con l'iscrizione nel registro dei praticanti e con lo svolgimento della pratica forense

di Marina Crisafi

L'appartenente alle forze dell'ordine e/o armate non può iscriversi nel registro dei praticanti avvocati anche se non abilitati. Lo ricorda il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 91/2022 rigettando il ricorso di un maresciallo dell'Aeronautica che si era visto cancellare dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dal Consiglio dell'ordine di Napoli Nord.

La vicenda
La vicenda trae origine dal trasferimento del ricorrente dal COA di Santa Maria CapuaVetere a quello di Napoli Nord, per effetto del popolamento del nuovo Registro dei Praticanti. L'uomo veniva regolarmente iscritto nell'elenco speciale ma una volta ricevuta segnalazione del suo ruolo di maresciallo dell'aeronautica militare e dunque, della "persistenza di lavoro subordinato all'atto della presentazione della domanda di abilitazione alla sostituzione" quale condizione ostativa, l'autorizzazione al patrocinio sostitutivo veniva revocata e veniva disposta altresì la cancellazione dall'elenco speciale dei praticanti abilitati, mentre rimaneva espressamente "ferma" la sua iscrizione nel registro dei praticanti.

Il ricorso
Il ricorrente si rivolge quindi al CNF deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, a suo dire, lo status di Maresciallo dell'Aeronautica Militare non è "di per sé incompatibile con l'esercizio del patrocinio sostitutivo", come invece ritenuto dal COA.
Sul punto, il ricorrente deduce che lo svolgimento di tale incarico non implica, in capo allo stesso, l'attribuzione della qualifica di "pubblico ufficiale", dalla quale discenderebbe la condizione di incompatibilità con i principi deontologici cui soggiace anche il praticante avvocato.
Per cui chiede che il Consiglio si pronunci sulla compatibilità degli appartenenti delle Forze Armate Italiane, senza funzioni di P.U. / P.G. e P.S., con l'iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati.

La decisione
Il CNF però ritiene di rigettare il ricorso e anzi va oltre quanto stabilito dalla delibera impugnata. Intanto, premette il consiglio, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il COA di Napoli Nord, dopo aver disposto la trasmissione degli atti al CDD di Napoli, ha deliberato la cancellazione del ricorrente soltanto dall'elenco speciale dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, mantenendo espressamente "ferma", invece, l'iscrizione dello stesso nel Registro dei Praticanti, in ossequio alla disposizione di cui all'articolo 57 della legge professionale.
Il COA, prosegue il CNF, ha deliberato la cancellazione del ricorrente dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, non in ragione della sua appartenenza all'Aeronautica Militare, ma, più in generale, in ragione del suo status di lavoratore subordinato presso il Ministero della Difesa.
Tale assunto, tuttavia, ragionano dal Consiglio si pone in contrasto con quanto affermato in precedenti pronunce, giacchè la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell'articolo 40 della legge 247/2012, nonché dall'articolo 2 del Dm 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni".
Per cui l'assunto su cui si fonda la decisione del COA è errato. Invero, chiarisce il Consiglio, è lo stesso status di appartenente a corpo militare, quale l'Aeronautica nel caso di specie, che, per consolidato orientamento, "si ritiene incompatibile con l'iscrizione nel registro dei praticanti e con lo svolgimento della pratica forense (e pertanto, più specificamente, con l'iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati e con lo svolgimento del patrocinio sostitutivo)".

Incompatibilità forze dell'ordine e praticanti avvocati
Come già chiarito in passato (v., da ultimo, il parere n. 1 del 3 febbraio 2021), rincara il CNF "tale condizione di incompatibilità sussiste, in particolare, per due ragioni.
Da un lato, l'appartenente a corpo militare, quale l'Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell'ambito del rapporto, può assumere, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, in caso di necessità, la qualifica di pubblico ufficiale e sullo stesso può quindi gravare un obbligo di denuncia che si pone ‘agli antipodi con i doveri di segretezza, riservatezza e fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo'.
Dall'altro lato, l'incompatibilità deriva, comunque, "dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, che si pone in contrasto con i principi di indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l'attività del praticante avvocato". Da qui la legittimità della decisione assunta dal COA di disporre nei confronti del maresciallo ricorrente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale in sostituzione del dominus e la conseguente cancellazione dall'elenco speciale dei praticanti abilitati.

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