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La notifica del titolo esecutivo va fatta sia al singolo condomino che all'ente collettivo

In caso di omissione di determina un'irregolarità formale da denunciare se necessità di dimostrare la sussistenza di un ulteriore pregiudizio

di Mario Finocchiaro

In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 Cpc, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 Cpc). L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva all'ente di gestione determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, Cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Lo ha precisato la Sezione III della Cassazione con l'ordinanza 27 giugno 2022 n. 20590.

I precedenti
Conforme, nel senso che in tema di procedimento di esecuzione, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota deve preventivamente notificare a quest'ultimo il titolo esecutivo ed il precetto, Cassazione, ordinanza 29 marzo 2017, n. 8150, richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna.
Analogamente, in caso di decreto ingiuntivo notificato al condominio in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente di gestione, ancorché detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex articolo 654, comma 2, Cpc, Cassazione, sentenza 30 gennaio 2012, n. 1289, in Nuova giurisprudenza civile, 2012, I, p. 469, con nota di Bacciardi E.., L'attuazione pro quota delle obbligazioni condominiali tra inconvenienti processuali e (in)giustizie sostanziali del criterio della parziarietà, nonché in Giustizia civile, 2012, I, p. 943, con nota di Izzo N., La parziarietà del condominio e la solidarietà nella comunione ordinaria pro indiviso: la riconferma della cassazione e le questioni circa l'esecuzione forzata del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio.
Sempre nello stesso senso, altresì, Cassazione, ordinanza 11 novembre 2011, n. 23693, in motivazione, ove la precisazione che il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta e l'articolo 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui a cui il titolo esecutivo non sia stato notificato, la norma dell'articolo 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo della esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Nel senso - peraltro - che qualora abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio, il creditore è carente di interesse ad agire contro il singolo condominio per il pagamento pro - quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all'intera somma, azionabile nei confronti del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi, Cassazione, sentenza 14 ottobre 2004, n. 20304.

Obbligazioni contratte dall'amministratore
Per utili riferimenti cfr., altresì.
- per la precisazione che in tema di obbligazioni contratte dall'amministratore del condominio verso terzi, la legittimazione passiva dell'amministratore stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, giusta disposto dell'articolo 1131, comma 2 Cc, con la conseguenza che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, anziché dell'amministratore, ovvero chiamare in giudizio, oltre a quest'ultimo, taluni condomini per l'accertamento dell'unico fatto costitutivo dell'unica obbligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i singoli condomini rispondono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, Cassazione, sentenza 19 aprile 2000, n. 5117, in Archivio locazioni e condominio, 2000, p. 582;

Pagamento oneri condominiali
- nel senso che i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 Cc (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (nella fattispecie, attraverso due distinti testamenti); trattandosi di un principio informatore della materia, il giudice di pace è tenuto al rispetto di esso, anche quando decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2º comma, Cpc, Cassazione, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907, in Guida al diritto, 2011, fasc. 45, p. 30, con nota di Pirruccio P., L'acquisto del bene in base a titoli diversi non fa diventare parziaria l'obbligazione, nonché in dirittoegiustizia.it, 2011, con nota di Palombella D., Comproprietari obbligati in solido per gli oneri condominiali, a prescindere dal titolo d'acquisto della proprietà.

Conseguenze omessa notifica
Sulle conseguenze della omessa notifica del titolo in forma esecutiva, in caso di condanna del medesimo soggetto al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori, cfr., ricordata in motivazione nella pronunzia in rassegna, Cassazione, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32838, secondo la quale qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore;
l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'articolo 617, comma 1, Cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.
In termini opposti, la omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, Cpc, senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, Cpc; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato, Cassazione, sentenza 12 febbraio 2019 n. 3967, in Judicium, 8 luglio 2019, con nota di Auletta F., Sulla dubbia «opportun[ità]» e i limiti certi della pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c. («ovvero quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore»), nonché ivi, 11 giugno 2019, con nota di Farina M., Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia "nomofilattica" della Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva e ivi, 29 maggio 2019, con nota di Capponi B., Principi di diritto pronunciati d'ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all'opposizione.

Il merito
Sulla questione specifica di cui alla massima, per i giudici di merito, nella stesso senso della pronunzia in rassegna, Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 22 luglio 2011, in Giur. merito, 2013, p. 574 (con nota di Scarpa A., I debiti del condominio verso i terzi), secondo cui l'azione esecutiva promossa contro il singolo condomino in forza di un titolo esecutivo ottenuto contro il condominio deve essere preceduta dalla notifica (oltre che del precetto, anche) del titolo esecutivo nei confronti del soggetto il cui patrimonio si intende aggredire, non essendo sufficiente che il predetto titolo venga notificato all'amministratore condominiale (fattispecie nella quale il giudicante ha dichiarato la nullità degli opposti atti di precetto, in quanto non preceduti dalla preventiva notificazione del titolo esecutivo ai condomini opponenti).
In termini opposti Tribunale di Napoli, sentenza, 11 marzo 2009, in Archivio locazione condominio e immobili, 2010, p. 79, nonché in Giur. merito, 2013, p. 576 (con la già ricordata nota di Scarpa A.) secondo la quale in tema di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, il precetto), dovendosi ritenere che, eseguita la notifica del decreto monitorio nei confronti dell'amministratore, questa debba considerarsi effettuata nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (spettando all'amministratore il compito di rendere edotti i singoli condomini), ben può trovare applicazione la norma di cui all'articolo 654, 2º comma, c.p.c. secondo cui, in deroga all'articolo 479 c.p.c., è escluso che il terzo creditore debba procedere ad una nuova notifica del titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino contro il quale intende agire esecutivamente.
Per altri riferimenti cfr., altresì, nel senso che in tema di condominio, le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi dall'amministratore nell'interesse del condominio, che non ha propria soggettività giuridica ma è semplice mandatario, vincolano i singoli condomini, pur nei limiti della quota parte, Tribunale di Roma, sentenza 2 marzo 2012, in Giustizia civile, 2012, I, p. 936.

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