Civile

È onere dell'acquirente dare prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 12337/2023

di Mirko Martini

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 9 maggio 2023 n. 12337.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere i termini e le condizioni per il diritto alla garanzia.

Diritto alla garanzia
La legge italiana statuisce all'articolo 1495 c.c. che il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ma la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
Inoltre, si ricorda che l'azione di garanzia ha un termine di prescrizione di un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Il caso esaminato
La vicenda tra origine dalla presenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in favore di Alfa S.a.s contro la Beta S.r.l.
Seguì il giudizio di opposizione promosso dalla Beta S.r.l. la quale dedusse di aver acquistato il materiale viziato dalla società Gamma, di cui chiede la chiamata in causa.
Quest'ultima, in via preliminare, eccepiva la decadenza e la prescrizione della garanzia ex articolo 1495 c.c. con la conseguente infondatezza della domanda, ma il Tribunale di Alessandria accertò che il diritto di garanzia non si era prescritto.
Avverso tale sentenza la società Gamma presentava appello lamentando che il Giudice non si era avveduto che erano spirati i termini per fare valere il diritto di garanzia.
La Corte d'Appello di Torino alla luce delle diverse osservazioni rigettava l'appello rilevando anzitutto la tempestività della denuncia dei vizi da parte di Alfa sas, avvenuta "negli ultimi giorni del mese di maggio del 2011", ed infatti la Corte distrettuale ne accertò la tempestività in quanto decorrente dal sopralluogo del 23.5.2011.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino la società Gamma ha proposto ricorso per cassazione illustrato da sette motivi.
Al fine della nostra analisi ci focalizzeremo sul sesto motivo che denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 1495 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d'appello errato nell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex articolo1495 c.c. in quanto alla data del sopralluogo del 23 maggio 2011 vi sarebbe stata non la scoperta dei vizi ma la conferma di vizi già esistenti con la conseguenza che la denuncia avvenuta negli ultimi giorni del mese di maggio 2011 sarebbe tardiva.
Inoltre, vi sarebbe stato un travisamento della prova costituita dalla perizia e dalla raccomandata del 19.4.2011, dalle quali emergerebbe che i vizi risalivano al marzo 2011.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 9 maggio 2023, n. 12337 ha ritenuto fondato il sesto motivo con i restanti ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio alla Corte d'Appello di Torino.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che la Corte d'appello ha errato nell'individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23.5.2011 in quanto, secondo quanto affermato in sentenza, in tale data vi era stato un aggravamento del 10% delle fessurazioni trasversali sui davanzali, soglie e copertine esterne e, in tale data, era stata rilevata un'allarmante estensione sulla pavimentazione del fenomeno fessurativo.
In conclusione, pertanto, gli Ermellini, hanno voluto statuire che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui è onere dell'acquirente dare prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge così come statuito dall'articolo 1495 c.c.

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