Professione e Mercato

Gli avvocati del PNRR possono rimanere iscritti alla Cassa

Cassa Forense comunica che gli avvocati che hanno ricevuto incarichi per l'attuazione del PNRR hanno facoltà di scegliere se rimanere o meno iscritti all'ente previdenziale

di Marina Crisafi

Gli avvocati che hanno ricevuto incarichi nell'ambito del PNRR possono scegliere se restare o meno iscritti alla cassa di previdenza di appartenenza. Resta ferma, invece, l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense per gli addetti all'ufficio del processo che, tuttavia, hanno comunque la facoltà di restare iscritti alla cassa. È quanto ha chiarito Cassa Forense con una comunicazione sul sito istituzionale.

Avvocati PNRR: opzione iscrizione Cassa
Nello specifico, spiega l'ente previdenziale degli avvocati, a seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto interministeriale del 2 settembre 2022 - "Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione" - ai professionisti con incarichi di collaborazione connessi all'attuazione del PNRR è stata concessa la facoltà di rimanere iscritti all'albo professionale e di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria cassa previdenziale.
Per cui, gli avvocati che rientrano in questa fattispecie, spiega l'ente, devono comunicare a Cassa Forense, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, ovvero entro il prossimo 2 dicembre se già in servizio, la volontà o meno di mantenere l'iscrizione.
L'opzione può essere esercitata tramite pec da trasmettere a istituzionale@cert.cassaforense.it usando il modulo disponibile.

Incompatibilità addetti Ufficio del Processo
Rimane invariata l'incompatibilità degli addetti all'Ufficio del Processo con l'iscrizione all'albo professionale.
La legge n. 34/2022 (di conversione del decreto bollette) ha inserito, infatti, all'articolo 11 del Dl 80/2021 il comma 2 bis che prevede "per gli addetti all'ufficio del processo l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense e la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica".
Si tratta, spiega la Cassa, di una sospensione "equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 prevista per l'assunzione di determinate cariche pubbliche".
Per cui, ciò consente agli interessati di optare comunque per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale.
Gli avvocati addetti all'ufficio del processo hanno quindi facoltà di manifestare, sempre entro il prossimo 2 dicembre se già in servizio o nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, la volontà di restare iscritti alla Cassa Forense.
La comunicazione va, in ogni caso, inviata alla pec istituzionale@cert.cassaforense.it

Cancellazioni e pagamenti
Rimane confermato, che per le sospensioni volontarie, deliberate dai Consigli dell'Ordine a seguito di richiesta dell'iscritto, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma della legge n. 247/2012, Cassa Forense procederà alla cancellazione d'ufficio.
L'avvocato cancellato dalla Cassa, chiosa l'ente, "è in ogni caso tenuto al pagamento della contribuzione per l'anno in cui è intervenuta la cancellazione e a comunicare in quello successivo redditi e volume d'affari con il modello 5".

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