Civile

Controversie energia e gas, attivazione della procedura conciliativa solo in capo all'utente finale

Una panoramica delle più recenti pronunce sulla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO)

di Federico Ciaccafava

Il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal solo cliente finale e non già dalla società di vendita

Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 6 ottobre 2022, n. 3878
La pronuncia riafferma che il tentativo di conciliazione previsto per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, deve essere esperito dal solo cliente finale.

LA MASSIMA
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Parte onerata – Cliente finale – Fondamento – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 481/1995, articolo 2; Dlgs, n. 206/2005, articolo 141; Delib., n. 209/2016, articoli 1, 7 e 8)

Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO) , così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal solo cliente finale e non già dalla società di vendita.
Depongono in tal senso sia l'articolo 7 della predetta delibera n. 209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo, sia l'articolo 8 della medesima delibera, laddove si prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme pretese in forza di un contratto di vendita e somministrazione di gas, il giudice adito, nell'accogliere nel merito l'opposizione per difetto di prova circa la titolarità del rapporto contrattuale "ex latere debitoris", ha tuttavia ritenuto infondato in rito il motivo con cui l'opponente aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione come stabilito dalla predetta delibera n. 209/2016, ad impulso della opposta società fornitrice).
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Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 9 settembre 2022 n. 1996 – Giudice Giuliano
La pronuncia, resa all'esito di una controversia avente ad oggetto la fornitura del servizio di energia elettrica, afferma che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Gestore opposto, pur essendo la parte gravata, non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa in quanto il Testo Integrato Conciliazione onera il solo cliente o utente finale a dover attivare la procedura conciliativa.

LA MASSIMA
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Parte gravata – Cliente o utente finale –Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte gravata – Gestore opposto – Onere di esperire il tentativo di conciliazione – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 481/1995, articolo 2; Dlgs., n. 206/2005, articolo 141; Delib., n. 209/2016, articoli 1, 3 e 6)

Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio.
Ne consegue che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo, pur essendo parte gravata, non sarà comunque tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa.
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione, formulata dal Gestore opposto, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, comma 1, del Testo integrato conciliazione da parte del cliente opponente).

Accettazione e successiva revoca unilaterale di una delle parti nel caso di accordo conseguente all'ordinanza transattivo-conciliativa formulata dal giudice

Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2021, n. 4041
La sentenza afferma che nel caso in cui una parte abbia prima accettato e poi unilateralmente revocato l'accordo relativo all'ordinanza transattivo-conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. trova applicazione a carico della predetta parte il regime sanzionatorio previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata.

LA MASSIMA
Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Accordo tra le parti – Accettazione e successiva revoca unilaterale di una delle parti – Condanna per responsabilità aggravata – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 88, 96, e 185-bis)

Nel caso in cui l'accordo conseguente all'ordinanza transattivo-conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis cod. proc. civ. sia stato prima accettato e poi unilateralmente revocato per volontà di una sola parte trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Se infatti, com'è noto, appare del tutto coerente al sistema sanzionare la parte che semplicemente disattende l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui al citato art. 185-bis cod. proc. civ. nonché di fare quanto in suo potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e in caso di non raggiunto accordo di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la propria posizione al riguardo, a maggior ragione – e con più gravità – va sanzionata la parte che dichiara al giudice di accettare la proposta ma poi non vi si attiene e, addirittura, chiede che il giudizio prosegua insistendo sui mezzi istruttori senza nemmeno rendere conto delle ragioni del ripensamento.
È chiaro, infatti, che, dopo l'adesione formalizzata innanzi al giudice alla proposta transattiva, ogni ripensamento appare inammissibile e contrario ai doveri di lealtà e buona fede di cui all'art. 88 cod. proc. civ. e ciò tanto più se la parte non ritenga di dover spiegare tale atteggiamento palesemente defatigatorio non depositando neppure la comparsa conclusionale.
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di somme relative ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito ha ritenuto congruo commisurare la sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in un importo pari al venti per cento della somma liquidata a titolo di condanna per il mancato pagamento della fornitura).

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