Civile

Mediazione in appello, competenti gli organismi con sede nel distretto

La partecipazione alla procedura «sana» gli errori sull’avvio

di Fabrizio Plagenza

Nei procedimenti di fronte alla Corte d’appello, sono competenti a esperire il tentativo di mediazione gli organismi di mediazione che si trovano nel distretto. Lo ha chiarito la Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza 36 del 9 gennaio 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro), ha esaminato la corretta applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 28/2010, in base al quale la domanda di mediazione va presentata «presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello, in materia bancaria, i giudici avevano disposto che il cliente appellante e la banca appellata tentassero la mediazione. L’appellante aveva quindi avviato la procedura presso un organismo di mediazione sito ad Avellino: qui si era svolto il primo incontro, concluso con il mancato accordo.

Ma la banca appellata, di fronte alla Corte d’appello, aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello perché la mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente incompetente; in particolare, l’aver avviato il procedimento di mediazione presso un organismo in luogo diverso (Avellino) da quello del giudice competente per la controversia (Napoli) avrebbe violato l’articolo 4 del decreto legislativo 28/2010 e reso la domanda improcedibile.

Ma l’eccezione viene respinta dai giudici. La sentenza sottolinea infatti che, siccome la mediazione è stata disposta dalla Corte d’appello di Napoli, «devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni». Dunque, la procedura era stata correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che aveva sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte d’appello di Napoli. Del resto, osservano i giudici, la ratio della norma è «soltanto quella di favorire l’incontro tra le parti al fine di consentire l’effettivo svolgimento della mediazione evitando condotte elusive e, comunque, finalizzate a ostacolare l’incontro».

Nel caso specifico, inoltre, il requisito della competenza territoriale era stato anche soddisfatto dalla tacita accettazione dell’organismo adito, dato che la banca appellata aveva partecipato alla mediazione, tramite un rappresentante munito di procura speciale. «Ciò significa – si legge nella sentenza – che anche qualora (e non è così) l’organismo presso il quale si è svolta la mediazione non avesse avuto sede nel distretto territoriale della Corte d’appello di Napoli, in ogni caso l’eccezione sarebbe risultata priva di pregio in considerazione dell’accordo tacito intervenuto tra le parti in deroga al criterio previsto dalla norma di riferimento».

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