Civile

Luis Vuitton, niente credito di imposta per i dividendi della società figlia

Louis Vuitton non ha diritto al rimborso del credito di imposta sui dividendi della società figlia residente in italia. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 27 dicembre 2018 n. 33407. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della maison francese perché non aveva dimostrato di aver pagato in Francia le imposte sugli utili distribuiti dalla società figlia italiana. La convenzione tra Italia e Francia contro la doppia imposizione e la direttiva 90/435/Cee sono tese ad eliminare eventuali penalizzazioni fiscali ma non permettono il cumulo di agevolazioni. In sostanza l'eliminazione o l'attenuazione della doppia imposizione non devono determinare l'effetto contrario ovvero una duplice non imposizione.
Nel caso in esame «sulla base di quanto evidenziato in ricorso, non risulta che la società sia stata assoggettata in Francia ad imposizione sui dividendi, tanto che la stessa parte ha evidenziato di avere allegato alla istanza di rimborso una attestazione rilasciate dalle Autorità fiscali francesi, le quali hanno precisato che il riconoscimento del credito di imposta prescinde dall'effettivo assoggettamento a tassazione dei dividendi medesimi, dal che consegue che non si è verificata la doppia imposizione e che con l'applicazione della Direttiva la richiedente ha evitato il rischio della doppia imposizione ed ha al tempo stesso conseguito un trattamento di detassamento dei dividendi esattamente corrispondente a quello riservato ad una società madre residente in Italia». E quindi i giudici concludono che «la disciplina convenzionale richiamata non consente, dunque, di riconoscere in favore della società-madre francesce il richiesto credito di imposta, in quanto, ove questo venisse riconsciuto, si determinerebbe un “cumulo di benefici”».
Infine i giudici di legittimità hanno pronunciato il seguente principio di diritto: la società madre francese che riceve dalla società figlia italiana dividendi esenti da tassazione per effetto dell'attuazione in Francia della direttiva 90/435/Cee , non ha diritto al credito di imposta previsto dalla Convenzione tra i due paesi, in quanto l'esenzione di fonte comunitaria esclude la doppia imposizione che il credito di fonte pattizia è diretto a neutralizzare.

Corte di Cassazione – Sezione V – Sentenza 27 dicembre 2018 n. 33407

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