Lavoro

Il giudice che esclude il mobbing deve verificare i certificati medici ai fini del riconoscimento del danno esistenziale

I Supremi giudici hanno rilevato come per la configurabilità del mobbing non sia una condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione

di Giampaolo Piagnerelli

Se è vero che per configurare il mobbing occorre dimostrare il comportamento vessatorio del datore nei confronti del dipendente, il collegio giudicante non può esimersi dal considerare nel merito i certificati medici prodotti dal prestatore ai fini del danno esistenziale. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 21865/22.

Nel merito un soggetto ha agito in giudizio nei confronti di un'azienda Ospedaliera di Cremona assumendo di avere subito condotte mobbizzanti da parte del datore di lavoro e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ne erano derivati.
La Corte d'appello di Brescia con la sentenza n. 450/2014 ha precisato che i fatti allegati erano del tutto insufficienti a configurare un quadro complessivo di mobbing trattandosi di pochi avvenimenti meramente episodici, totalmente privi di un intento vessatorio e persecutorio e connessi a normali problematiche lavorative. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che l'attore non avesse lamentato un aggravamento del danno alla salute, ma avesse rivendicato unicamente un danno di tipo esistenziale. Ma quest'ultimo – secondo i giudici i merito - necessitava di un'allegazione di circostanze specifiche da cui desumere l'aggravamento rispetto a quanto già liquidato allo stesso titolo nel giudizio precedente.

I Supremi giudici hanno rilevato come per la configurabilità del mobbing non sia una condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. Secondo poi altra giurisprudenza richiamata dagli Ermellini il mobbing è configurabile ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. Nonostante i precedenti, i Supremi giudici hanno rilevato come la documentazione medica prodotta dal lavoratore non fosse stata presa in debita considerazione dai giudici di merito in particolare ai fini del riconoscimento del danno esistenziale. Accolto sotto questo profilo il ricorso del prestatore e rinvio della vicenda alla Corte d'appello di Brescia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©