Rassegne di Giurisprudenza

Lo speciale permesso di soggiorno per lo straniero vittima di caporalato

a cura della Redazione Diritto

Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno - Straniero vittima di caporalato - Art. 22, comma 12-quater d.lgs. n. 286 del 1998 - Diniego - Illegittimità – Denuncia e collaborazione – Condizioni alternative e non cumulative al rilascio
Lo speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 22, comma 12 quater D.lgs.286/1998, come inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), del d.lgs. 16.7.2012, n. 109, nel testo vigente "ratione temporis", è concesso al cittadino straniero che si trovi in una situazione di particolare sfruttamento lavorativo dimostrabile alla luce delle acquisizioni istruttorie fornite dalla parte, inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale, anche in assenza di denuncia o cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro, essendo richieste, queste ultime, in via alternativa e non cumulativa. Tale sfruttamento sussiste in presenza di condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego di tale permesso a un cittadino del Ghana che aveva presentato adeguata documentazione relativa alla condizione di caporalato, oggetto poi di successiva formale denuncia di caporalato).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 3 febbraio 2023 n. 3393

Protezione umanitaria - Provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo ex art. 22, comma 12-quater del d.lgs. n. 286 del 1998 - Forma di collaborazione - Necessità
Può essere riconosciuto il permesso umanitario ex articolo 22, comma 12 quater, Decreto Legislativo n. 286 del 1998, allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo che non abbia presentato personalmente denuncia ma che collabori alle indagini in corso.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 7 giugno 2022, n. 18288

Permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 22 comma 12 quater dlgs n. 286/98 - Sfruttamento lavorativo - Nozione - Diritto soggettivo - Procedura - Ruolo del pm - Parere del pm - Natura vincolante per il questore - Natura non vincolante per il giudice
L'autorità giurisdizionale ordinaria è tenuta ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti dall'art. 22, comma 12 quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, vale a dire la condizione di particolare sfruttamento lavorativo, la denuncia e la cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro - rispondenti alla finalità anche premiale di tale misura -, alla luce delle acquisizioni istruttorie fornite dalla parte, inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10291