Civile

Autovelox: per le macchinette gestite dalla polizia non serve il decreto prefettizio di autorizzazione

Decreto che, invece, serve per le postazioni fisse

di Giampaolo Piagnerelli

Le apparecchiature autovelox che necessitano per il loro funzionamento di agenti della polizia stradale non hanno bisogno per essere utilizzate di un apposito decreto prefettizio. A chiarirlo la Cassazione con l'ordinanza n. 18560/22.

La vicenda. Venendo al caso concreto il tribunale, ha affermato che il verbale di contestazione dell'eccesso di velocità (63 Km/h rispetto ai 50 consentiti) rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana era illegittimo in quanto non erano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione del dispositivo. I giudici hanno così rilevato che la sanzione fosse illegittima in quanto il posizionamento della macchinetta non aveva alcun riferimento al decreto prefettizio come previsto dall'articolo 4 della legge 168/2002. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso del Comune precisando che il decreto prefettizio serve solo per l'installazione di autovelox senza presidio.

La rilevazione della velocità nei centri urbani. L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione della velocità nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame, alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia senza quindi che fosse necessario a tal fine un decreto prefettizio (come detto necessario solo ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento della velocità).

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