Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Irripetibilità delle spese sostenute nell'interesse della famiglia
2. Azione revocatoria e separazione consensuale
3. Affidamento esclusivo in caso di maltrattamenti
4. Assegno di divorzio e valutazione della reale capacità patrimoniale dell'ex coniuge obbligato
5. Affidamento dei figli
6. Violazione del diritto alla bi-genitorialità e articolo 709-ter del Cpc
7. Affido super-esclusivo alla madre per tossicodipendenza del padre
8.Domanda di separazione e divorzio congiunte post Cartabia
9. Adozione del minore e concetto di stato di abbandono
10. Regime patrimoniale della famiglia e pactum fiduciae


1. FAMIGLIA – Irripetibilità delle spese sostenute nell'interesse della famiglia
(Cc, articoli 143,1218, 1322, 1372 e 1375)
Nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c..
Ciò che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza.
Tribunale Roma, sezione I, sentenza 23 dicembre 2022 n. 18946 - Giudice Ienzi

2.SEPARAZIONE - Azione revocatoria e separazione consensuale
(Cc, articoli 2740, 2900 e 2901)
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.
Il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda della Banca in ordine alla revocatoria degli atti oggetto di cessione dal marito alla moglie, ma non ha accolto quella relativa all'azione di surrogazione per ottenere la riduzione di una disposizione testamentaria lesiva del patrimonio del proprio debitore.
La Banca parte attrice non ha sviluppato allegazioni specifiche in punto lesione di legittima e, quindi, non ha messo in condizione il giudice di accertare il pregiudizio a cui fa riferimento l'articolo 2900 c.c.
Infatti, premesso che l'azione di riduzione degli atti lesivi della quota di riserva può essere esercitata anche in via surrogatoria, nel caso di specie, manca la dimostrazione - il cui onere grava sui creditori - di uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio dell'azione surrogatoria, vale a dire la prova del pregiudizio, derivante alle ragioni dei (figli) creditori, dall'inerzia del genitore debitore, che non ha esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lui lesive. Manca quindi un interesse, in assenza di detta prova, che giustifichi l'ingerenza dei creditori nella sfera giuridica del debitore
Tribunale Ivrea, sentenza 5 maggio 2022 n. 544 – Pres. Frojo; Rel. Lorenzatti

3.AFFIDAMENTO - Affidamento esclusivo alla madre in costanza di maltrattamenti e ammonimento del questore
(Cc, articolo 337-bis)
Il Tribunale scaligero ha disposto l'affidamento esclusivo a favore della madre alla luce del procedimento penale instaurato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi familiari a carico del padre, sebbene archiviato.
Il provvedimento di ammonimento emesse dal Questore e la prova offerta di frasi ingiuriose contenute in una conversazione telefonica con un linguaggio offensivo ed intimidatorio, impongono, a tutela del minore, di affidarla esclusivamente alla madre. Infatti, sebbene gli approfondimenti sulle personalità delle parti non siano esitati in una diagnosi di disturbi a carico di entrambe, si è ritenuto che le condotte tenute dal padre della minore, comprovate anche dal provvedimento restrittivo emesso dall'autorità di polizia, non fossero idonee a fondare un giudizio di piena idoneità genitoriale, ritenendo pregiudizievole per la minore, un relativo regime di affidamento condiviso.
Tribunale di Verona, decreto 24 aprile 2023 n. 2726 - Pres. Guerra; Rel. Nappi Quintiliano

4. DIVORZIO – Nessun assegno divorzile anche con disparità di reddito
( Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
La constatazione della disparità di reddito tra i coniugi non può assurgere a criterio per l'attribuzione dell'assegno a prescindere dalla puntuale dimostrazione dell'impossibilità del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento e del contributo economico e personale dato da ciascuno alla vita familiare.
Corte d'Appello di Bologna, sezione I, sentenza 11 gennaio 2023 – Pres. e rel. Fazzini

5.AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Il Giudice non può imporre ad una persona, specie se minore, un rapporto affettivo
(Cc, articoli 143, 147, 337-ter e 2697)
L'affidamento condiviso è dunque considerata la scelta preferibile nel preminente interesse dei figli.
Ciononostante, tale regola generale può essere disattesa quando la conflittualità fra i genitori, oltre ad essere insanabile, sia fonte di pregiudizio per i figli; idem nel caso in cui un genitore si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione di tal che, in questi casi, l'ordinamento ha previsto l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
Nessuna Autorità Giudiziaria è legittimata ad imporre ad una persona, specie se minore, un rapporto affettivo, dovendo al più approntare tutti gli interventi specialistici per il fisiologico e progressivo recupero del rapporto.
Corte d'Appello Bari, sezione I, sentenza 30 marzo 2023 n. 524 – Pres. Mitola; Rel. Dinisi

6. BIGENITORIALITÀ – Violazione del diritto alla bi-genitorialità e misure risarcitorie
(Cpc, articoli 614-bis e 709-ter)
Ammonita la madre al rispetto delle obbligazioni previste con provvedimenti provvisori ex art. 709 ter, 2 comma, n. 1, c.p.c., condannata la stessa al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore ex art. 709 - ter, 2 comma, n. 2 c.p.c. Disposta altresì la somma giornaliera dovuta a carico della donna per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal Tribunale ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c.
Nel caso in esame, la curatrice speciale della minore aveva riferito che la madre aveva unilateralmente deciso di trasferirsi con la figlia in altro Comune senza richiedere l'autorizzazione del Tribunale e rappresentando falsamente alla scuola di essere l'unico genitore affidatario.
Tribunale di Verona, decreto 28 marzo 2023 - Pres. Guerra; Rel. Fiorani

7. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI – Affido super-esclusivo alla madre se il padre è tossicodipendente
(Cc, articoli 147, 148, 316-bis, 337-ter e 337-quater)
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio.
Al collocamento prevalente della prole presso la madre, consegue l'assegnazione alla medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare.
Nel caso in esame, il Tribunale meneghino ha ritenuto che l'affidamento monogenitoriale alla madre, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, fosse la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale dei due figli minori. Viene così consentito che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità, dando prova di essere dotata di seria capacità genitoriale.
La madre potrà assumere in via autonoma ogni decisione in materia di educazione, istruzione, salute e rilascio di documenti anche per espatrio.
Tribunale Milano, sezione IX, sentenza 13 aprile 2023 n. 2992 – Pres. Amato; Rel. Gennari

8. SEPARAZIONE E DIVORZIO – Domanda di separazione e divorzio congiunte post Cartabia
(Cpc, articoli 70, 71, 127- ter, 473-bis.4, 473-bis.19, 473-bis. 49 e 473-bis.51)
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio ha ritenuto opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
Tribunale Milano, sezione IX, sentenza 5 maggio 2023 n. 3542 – Pres. e rel. Cattaneo

9. ADOZIONE – Se la situazione familiare è grave non è esclusa la situazione di abbandono
(Cc, articoli 330, 333 e 336; legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1, 8 e 17 )
Non è sufficiente "..volere svolgere il ruolo di genitori.." per escludere la situazione di abbandono, che sussiste non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri.
Nel caso in esame, erano evidenti sia i gravi problemi della madre, seguita da minorenne dal Servizio e collocata in Comunità educativa e portatrice di un disturbo borderline, sia del padre il cui vissuto era caratterizzato da condotte penalmente rilevanti già poste in essere alla nascita della bimba. Si aggiunga poi il problema della tossicodipendenza dei genitori (tanto che la bambina era nata positiva alla cocaina).
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 17 gennaio 2023 n. 103 – Pres. Montanari; Rel. Allegra

10. MATRIMONIO - Regime patrimoniale della famiglia e pactum fiduciae
(Cc, articoli 2033, 2041 e 2932)
Nel caso di specie, la moglie aveva contratto matrimonio con il convenuto, in regime di separazione dei beni. Il marito aveva poi sottoscritto un "riconoscimento di debito" con cui riconosceva di aver ricevuto dalla moglie (appellante) un importo pari a metà dell'importo necessario all'acquisto di un immobile, obbligandosi a trasferire in suo favore la quota di ½ della proprietà dello stesso.
Pertanto, il bene immobile oggetto del pactum fiduciae era di proprietà del marito il quale, a fronte dell'impegno della moglie di corrispondere la metà del valore dell'immobile, si è assunto l'obbligo di trasferire la quota di metà indivisa della piena proprietà dell'immobile.
La donna aveva provveduto a versare l'importo dovuto con l'aiuto economico dei genitori e successivamente i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale in cui avevano conferito il suddetto immobile.
La Corte d'Appello ha accolto la domanda della donna, ritenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la forma dell'impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante in forza del pactum fiduciae, a trasferire o ritrasferire l'immobile non deve essere scritta ad validitatem.
Fra gli altri motivi di gravame vi era quello relativo alla circostanza che il trasferimento non potesse essere disposto per il conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi. La Corte d'Appello osserva che essendo stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato, che costituisce, ai sensi dell'art. 171 c.c., causa di cessazione del fondo, conseguentemente, avendo la sentenza ex art. 2932 c.c. efficacia costitutiva con effetti ex nunc, non rileva l'avvenuto inserimento del bene nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi.
Corte d'Appello di Venezia, sentenza 8 marzo 2023 n. 530 - Pres. e rel. Micochero

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