Famiglia

Riforma Cartabia, il piano genitoriale secondo il CNF

Si tratta di un atto vincolante per i genitori, tenuti ad osservarne il contenuto

di Valeria Cianciolo

Si pubblica il modello di piano genitoriale predisposto dal CNF. Il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli che riguardino la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute, è previsto dall'articolo 473 bis.12 comma 4 c.p.c. e deve essere allegato al ricorso introduttivo e anche nella comparsa del convenuto a pena di decadenza (articolo 473 bis.16 c.p.c.): è appunto, nella fase introduttiva dei giudizi di separazione e di divorzio che diventa particolarmente importante per ciascun genitore indicare come impostare i futuri rapporti con i propri figli in un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Dovrebbe evidenziare un progetto sull'esercizio della responsabilità genitoriale e non limitarsi ad un resoconto delle attività del minore: attraverso il piano genitoriale, infatti, le parti, indicando gli impegni e le attività quotidiane dei figli, permetteranno al Giudice di accertare la verità materiale e di avere maggiori elementi per decidere quali siano i provvedimenti più opportuni nell'interesse esclusivo dei minori.
E' previsto poi dall'articolo 473-bis.50 c.p.c. che il Giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.

Contenuto obbligatorio
Il contenuto obbligatorio ed indispensabile del piano genitoriale, parzialmente descritto dall'articolo 473 bis.12 c.p.c., prevede un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative, come viene espressamente richiesto, "alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute".
Il piano genitoriale predisposto dal CNF contiene appositi capitoli dedicati alla:
istruzione: scelta della scuola (pubblica o privata), del doposcuola, dell'educazione speciale e dell'istruzione a casa,;
salute: visite mediche, decisioni da assumere, operatori sanitari di riferimento, eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione
persone che si occupano del minore: nonni, babysitter;
piano settimanale per le frequentazioni (Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- Durante l'anno scolastico…- Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo)…

Atto vincolante
Il piano genitoriale proposto dal Giudice, sulla base dei piani genitoriali stilati e allegati al proprio ricorso dalle parti, non è un brogliaccio, ma un atto vincolante per i genitori, tenuti ad osservarne il contenuto posto che la sua inosservanza viene espressamente sanzionato dalle nuove norme introdotte dalla Riforma che ha previsto un rimedio giurisdizionale esperibile qualora uno dei due genitori sia inadempiente nella sua osservanza. Se uno dei genitori si rende responsabile di "gravi inadempienze, anche di natura economica o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale", il Giudice può, ai sensi dell'articolo 473-bis.39 c.p.c.:
• ammonire il genitore inadempiente;
• modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore;
• adottare anche congiuntamente le seguenti sanzioni:
• individuare ai sensi dell'art. 614 bis una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento;
• condannare il genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 50 mila Euro a favore della cassa delle ammende;
• condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti dell'altro genitore o anche d'ufficio del minore.

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