Penale

Adescamento di minorenni per l'invio su Whats App di messaggi sessualmente espliciti

Così ha deciso il Tribunale di Salerno con la sentenza 18 novembre 2021 n. 3503

di Andrea Alberto Moramarco

L'invio di foto e messaggi assolutamente espliciti e scabrosi ad una bambina di dieci anni, nell'evidente tentativo di carpirne la curiosità e la fiducia, integra il reato di adescamento di minorenni, previsto dall'articolo 609-undecies cod. pen. Ad affermarlo è il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3503/2021, sottolineando come, in presenza di condotte lusinghiere o minacciose a sfondo sessuale rivolte ad un minore, il legislatore abbia anticipato la tutela penale, nonché escluso l'invocabilità a propria scusa dell'ignoranza dell'età, salvo si tratti di ignoranza inevitabile.

La vicenda
A finire sotto processo con l'accusa di adescamento di minorenni era un uomo che aveva inviato dei messaggi espliciti sulla chat Whats App ad una utenza telefonica utilizzata da una bambina di dieci anni. Il giorno seguente la madre della minore leggeva tali messaggi e proseguiva la conversazione fingendo di essere la figlia e comunicando al malintenzionato che aveva a che fare con una minore. L'uomo, anziché arrestarsi, inviava altri messaggi corredati da immagini e richieste a sfondo sessuale.
Dopo la denuncia la vicenda finiva in Tribunale con l'accusa per l'uomo del reato di adescamento di minorenni. L'imputato si difendeva dicendo che l'utenza telefonica era intestata alla madre della bambina e che di fatto avrebbe interagito con una persona adulta. Ad ogni modo, non avrebbe potuto conoscere effettivamente l'età di chi utilizzava quella specifica utenza telefonica.

La decisione
Il Tribunale ritiene senza alcun dubbio l'imputato colpevole del reato ex articolo 609-undecies disattendendo le argomentazioni difensive. In primo luogo, per il giudice «è irrilevante l'intestazione del telefono alla madre, posto che il numero dei soggetti minorenni non può mai essere intestato loro». D'altra parte, l'articolo 609 sexies cod. pen., prevede che per i reati in materia sessuale, compreso quello di adescamento di minorenni, l'autore non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
In secondo luogo, la norma incriminatrice esclude «che sia necessario che la condotta di adescamento trovi effettivamente quale interlocutore il minore adescato». Il Tribunale osserva, infatti, che la fattispecie ex articolo 609-undecies «rappresenta un reato di pericolo concreto, che non richiede il nocumento effettivo del bene giuridico tutelato, ma è volto a neutralizzare il rischio di commissione di più gravi reati a sfondo sessuale.». In altri termini, «le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore divengono sanzionabili a titolo di adescamento quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile», avendo il legislatore anticipato la tutela penale alle condotte preparatorie dei reati al quale la volontà dell'agente è finalizzata.

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