Società

Crisi di impresa, misure protettive al vaglio dei Tribunali

Misure protettive e validità della statuizione giudiziale, i primi passi in attesa di un modus operandi univoco

di Bonaventura Franchino, Domenico Franchino*

A breve distanza dalla entrata in vigore del d.l 118/2021, già si è entrati nel vivo delle problematiche che emergono dalla sua quotidiana applicazione, anche per le varie interpretazioni date in sede giudiziaria alla norma di recente promulgata.

Oggi prendiamo in considerazione l'art 6 della citata normativa e di come sia stato preso in considerazione, interpretato o semplicemente attuato. Con l'articolo odierno trattiamo delle misure protettive e della validità di una statuizione giudiziale al fine di renderle idonee a produrre i loro effetti nei confronti dei creditori sociali. Tratteremo, altresì, anche se in modo meno articolato, di altre problematiche che hanno trovato risalto nelle statuizioni giudiziarie, intervenute in merito della disciplina cui riferiamo.

Il nostro dire prende le mosse da una ordinanza emessa dal Tribunale di Milano ( II Sez. civile, sentenza 24 febbraio 2022 ) che, su istanza ex art 7 comma 3 dl 118/2021, chiedeva confermarsi le misure protettive, già richieste ex art 6 comma 4 d.l., per la durata di centoventi giorni.

Nei fatti, la società istante, avendo fatto ricorso alla procedura stragiudiziale della composizione negoziata della crisi d'impresa, ritenendo l'adozione delle misure protettive indispensabili alla procedura di risanamento, faceva ricorso al Tribunale per vedersi confermare le misure protettive in quanto strumentali alla conduzione della procedura tesa al risanamento.

Nell'ambito del giudizio si costituiva uno dei creditori che, deducendo l'omessa prova da parte della ricorrente circa la sua situazione di squilibrio economico e patrimoniale, eccepiva l'assenza del requisito oggettivo previsto dal DL in parola e la concomitante assenza di un piano industriale e finanziario e, quindi, una evidente e/o ragionevole prospettazione di un piano di risanamento o quantomeno la indicazione delle iniziative imprenditoriali in animo di intraprendere al fine del risanamento stesso.

Il Tribunale, sul presupposto che l'esperto nominato aveva accertato lo stato di crisi di impresa della società istante, riteneva esistente il requisito oggettivo per dare corso all'azione intrapresa; determinazione corroborata dal concomitante assenso delle banche creditrici ad avviare trattative tese ad intraprendere un percorso volto alla realizzazione di un valido progetto di risanamento.

A supporto di tale determinazione, il Tribunale evidenziava come anche il test pratico aveva indotto l'esperto a ritenere che al fine del risanamento dell'impresa si riteneva indispensabile un percorso parallelo tra iniziative industriali e trattative da condurre con gli istituti bancari creditori della società .

Rilevava, altresì, che l'ostacolo eventualmente frapposto dai creditori ( non bancari) poteva rappresentare causa esiziale per l'impresa, in quanto la stessa sarebbe stata compulsata al rientro di debitorie e, in assenza di valido progetto di ristrutturazione, gli istituti bancari non avrebbero, di certo, autorizzato l'apertura di ulteriori linee di credito.

In relazione alla sussistenza dell'ulteriore presupposto, rappresentato dall'interesse economico, il Tribunale, ben consapevole degli esiti negativi dati dai test pratici e della assenza di " consolidati ed univoci indirizzi giurisprudenziali" ammetteva il piano industriale, ancora in corso di elaborazione, individuando la clausola di salvaguardia nel potere conferito all'esperto di poter produrre istanza di revoca delle misure protettive nella ipotesi in cui avesse a rilevare, in corso d'opera la sussistenza di elementi negativi e quindi meritevoli di segnalazione.

I rappresentanti delle banche creditrici si costituivano in giudizio, rilevando la propria estraneità alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa in quanto, a loro dire, era da ritenere rivolta ai creditori sociali che abbiano posto ovvero siano in procinto di porre in essere azioni esecutive.

Il Tribunale, respingendo tale interpretazione data alla norma dalle banche, argomentava affermando che non poteva ritenersi "dirimente" la circostanza che possa far escludere dall'applicazione della norma l'eventuale notifica di atti di precetto da parte di soggetti giuridici destinatari delle misure protettive; difatti, riteneva da individuare le parti interessate fra quelle facenti parte dell'elenco fornito dalla società ricorrente ovvero dalle risultanze acquisite dall'esperto in corso d'opera relativamente ai creditori funzionali all'impresa "per tipologia o ammontare del credito " ovvero promotori di azioni in antagonismo alla procedura di composizione della crisi.

Il modo di porsi del Tribunale di Milano, nella vicenda che qui ci occupa, anche in virtù della recente applicazione della norma sulla composizione della crisi di impresa, è stato di natura "prognostica" prospettica in quanto, individuando, nella "potenziale lesività dei creditori sociali, una chance concreta di risanamento " ha inteso preservare i destinatari delle misure protettive mediante l'adozione di provvedimenti a carattere temporaneo; contestualmente, evidenziando, altresì, la indifferibilità della allegazione della "lesività" da parte della ricorrente, ha espressamente disposto che la stessa venga allegata già nell'atto introduttivo con " elementi univoci" dalla ricorrente società .

Con tale provvedimento ha individuato, quali elementi univoci, la sospensione degli affidamenti e la contestuale messa in mora e prospettata escussione della garanzia da parte dei creditori.

In ragione di tali considerazioni il Tribunale, ritenendo l'incidenza del ceto bancario funzionale alla ristrutturazione, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di conferma delle misure protettive per un periodo di sessanta giorni, termine inferiore rispetto a quello richiesto, in evidente segno di contemperamento degli interessi contrapposti in relazione al ceto creditizio sociale ( antagonista).

Venivano esclusi dalle misure protettive i creditori non risultati destinatari della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, in quanto, pur essendo gli stessi controinteressati, sono stati pretermessi.

Sempre al fine di valutare la citata normativa nella sua fase attuativa e di come la stessa sia considerata dalla giurisprudenza ed i primi rilievi che emergono, ci giunge notizia di alcuni provvedimenti adottati in relazione alla adozione di misure protettive; si tratta di provvedimento adottati dal Tribunale di Ivrea ed ancora dal Tribunale di Milano.

Il primo ha affrontato il tema di misure cautelari rigettando la domanda sul presupposto che la stessa non era stata formulata nella istanza ex art 6 d.l. 118/2021, ma solo in sede di comparizione e, quindi, in una fase processuale già avviata con "effetto sorpresa" nei confronti del creditore. Con il provvedimento adottato, il Tribunale, nel ribadire che l'istanza era stata formulata solo nell'ambito del procedimento confermativo ( ex art 7 ), ha determinato un insanabile contrasto con la ratio fondante il nuovo istituto fondato su principi improntati alla trasparenza e discovery, enunciando a conforto il dettato dell'art che al comma 4 prevede espressamente, nella ipotesi in cui le misure richieste incidono su diritti di terzi, che questi debbono essere sentiti.

Con tale pronunciamento ha ribadito e precisato un punto fondante della procedura di cui al presente commento.

Altro provvedimento che rappresenta ulteriore tassello idoneo a meglio individuare i requisiti e presupposti, lo si può leggere da un provvedimento reso dal Tribunale di Milano, laddove lo stesso ha dichiarato la inammissibilità della domanda fondandola sul fatto che in ricorso veniva formulata richiesta di adozione di misure cautelari necessarie, senza aver cura di precisare in cosa si integrava la domanda e quali erano le misure cautelari richieste.

Questi sono i primi passi mossi della nuova normativa nel cui prosieguo si ritiene coerente si formi, attraverso i vari provvedimenti giudiziali ed il costante aggiustamento del tiro da parte degli esperti, delle aziende e dei professionisti, un modus operandi univoco che abbia quale unico interesse la salvaguardia delle imprese: meritevoli di un percorso protettivo al termine del quale poter riprendere il loro cammino, evidentemente interrotto da eventi non di natura patologica o esiziali, ma solo da fattori continenti e per niente connessi alla attività di impresa ed al relativo mercato .

Si ritiene, altresì, importante creare un osservatorio composto da professionisti, magistrati e rappresentanti del potere politico, teso a monitorare l'attuazione della normativa e le sue esigenze di modifica. A mio avviso ritengo opportuno affinare ed uniformare le tecniche di redazione del piano d'impresa ed il suo costante monitoraggio nella fase esecutiva di guisa da poter intervenire tempestivamente onde condurre positivamente in porto l'operazione.

_____


*A cura di di Bonaventura Franchino, Avvocato cassazionista, giornalista, membro comitato scientifico school university e Domenico Franchino, dr. p. avvocato, giornalista pubb.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©