Professione e Mercato

Cassa forense, se la gravidanza è a rischio l'indennità parte prima

L'istituto previdenziale ha recepito le novità normative introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

Cassa forense (Cda del 13 aprile 2023) ha recepito le novità normative che hanno previsto un'indennità per i periodi di "gravidanza a rischio" anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza (si tratta dell''articolo 2, comma 1, lett. v), del Dlgs 30 giugno 2022, n. 105, che ha novellato l'art 70, co. 1, del Dlgs n. 151 del 2001). L'indennità di maternità, dunque, ora può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

L'interessata dovrà presentare domanda allegando il certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il periodo di astensione dall'attività lavorativa. Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell'accertamento fino all'inizio del periodo tutelato, oppure avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, qualora persistano i motivi di rischio (e previo nuovo accertamento della ASL), potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per "gravidanza a rischio".

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line nell'area personale riservata del sito Cassa. L'ammontare sarà calcolato con i medesimi criteri previsti per l'indennità già spettante per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data del parto (ai sensi dell'articolo 70, commi 2 e 3, del Dlgs 151/2001).

L'indennità di maternità diventa dunque la forma tipica di tutela della "gravidanza a rischio" e scatta la preclusione delle forme di assistenza precedentemente erogate in base alle disposizioni del Regolamento dell'Assistenza.

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