Civile

Fastweb, respinta richiesta risarcimento a Vodafone per abuso di posizione dominante

La Cassazione, sentenza n. 112 depositata oggi, mette fine all'azione follow-on del provvedimento Agcm del 2007

di Francesco Machina Grifeo

Definitivamente respinto il ricorso di Fastweb contro Vodafone (già Vodafone Omnitel) per il risarcimento dei danni conseguenti a un abuso di posizione dominante contestato col provvedimento sanzionatorio dell'Agcm n. 11731 del 3/8/2007. A conclusione delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, l'abuso era stato definitivamente accertato per Telecom e Wind, mentre per quanto concerne Vodafone vi era stata accettazione degli impegni assunti. La Cassazione , sentenza n. 112 depositata oggi, ha infatti confermato la decisione della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 887/2017, a sua volta in linea con la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritta la pretesa risarcitoria con riferimento ai fatti commessi prima del 29/12/2005 e respinto nel merito la domanda, con riferimento al periodo successivo, in difetto di comportamenti illeciti imputabili a Vodafone. L'Agcm non aveva del resto mosso contestazioni per comportamenti discriminatori a Vodafone per il periodo successivo al 2005.

L'abuso contestato riguardava la posizione detenuta nel mercato all'ingrosso (wholesale) delle terminazioni delle chiamate originate da rete telefonica fissa e destinate a utenti di telefona mobile Vodafone (in violazione degli artt.101 e 102 TFUE) e l'illecito extracontrattuale e anticoncorrenziale (in violazione degli artt.2598 e 2043 c.c.) posto in essere dalla Vodafone, attraverso l'imposizione a Fastweb di condizioni contrattuali inique e discriminatorie per l'acquisto del servizio di terminazione fisso-mobile. Nonché l'applicazione da parte di Vodafone alle proprie divisioni commerciali e ai propri clienti finali di prezzi per i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa e dirette verso utenze di reti mobili assai inferiori rispetto quelli applicati all'ingrosso a Fastweb.

Con riguardo alla prescrizione, la Prima sezione civile afferma che la pubblicità (anche sul sito internet ufficiale dell'Autorità Garante) dell'avvio, nel febbraio 2005, dell'istruttoria antitrust, procedimento A/357, nella quale si contestava agli operatori Telecom Wind e Vodafone di avere applicato alle proprie divisioni commerciali condizioni economiche più favorevoli per la terminazione fisso-mobile "cosicché i prezzi finali praticati alla clientela aziendale dagli operatori suddetti erano inferiori di quelli degli operatori terzi concorrenti, ha consentito, in relazione alla tipologia di illecito anticoncorrenziale (un abuso escludente e non un'intesa segreta), alla Fastweb (non un consumatore finale ma un operatore economico del settore, oltretutto, contraente diretta della Vodafone ed intervenuto pure nel procedimento amministrativo) di avvedersi della lesività della condotta di Vodafone (pur senza conoscere ancora la struttura dei costi interni applicati da quest'ultima), essendo tenuta, quale operatore professionale del settore, a monitorare i prezzi delle imprese concorrenti".

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