Penale

Esclusa la tenuità del fatto per l'impiego di minori nell'accattonaggio

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 7140 che con l'occasione ha fatto il punto sul reato

di Camilla Insardà

Con sentenza del 1 marzo 2022 n. 7140, la I Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di uno zingaro avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro con la quale era stata confermata la condanna inflittagli dal Tribunale di Cosenza per il reato ex articolo 600 octies c.p..
I tre motivi di ricorsi, tutti dichiarati infondati dal Collegio, consentono di muovere alcune riflessioni in ordine ai reati culturalmente orientati, all'esimente ex articolo 54 c.p. e alla causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis c.p.

Impiego di minori nell'accattonaggio
La legge 94/2009 ha riformato il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, tramutandolo da contravvenzione concernente l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica in delitto contro la personalità individuale. L'articolo 600 octies c.p. stabilisce che,, fatta salva l'integrazione di un più grave reato, deve essere punito con la reclusione fino a 3 anni chiunque impieghi un minore degli anni 14 o comunque non imputabile per mendicare, ovvero gli consenta, qualora sottoposto alla sua autorità, custodia o vigilanza, di mendicare, o ancora permetta ad altri avvalersene per mendicare.
Pur riconoscendo l'incompatibilità strutturale fra l'abrogato articolo 671 e il nuovo articolo 600 octies, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'intervento del 2009 non abbia comportato una vera e propria abolitio criminis, sussistendo invece una continuità normativa fra le due fattispecie (ex multis, Cass. 13526/2010, Cass. 21198/2011, Corte App. Cagliari 525/2019).
Il delitto si presenta come un reato abituale, punibile esclusivamente a titolo di dolo, che richiede la sussistenza di un rapporto qualificato tra l'agente e il minore, il quale ultimo, come hanno più volte sottolineato i giudici di merito (ad es. Trib. Busto Arsizio 116/2010, Trib. Ivrea 607/2014), deve essere capace di cogliere – anche approssimativamente – le influenze negative dell'altrui condotta. La norma è tesa a tutelare la libertà psicofisica del minore, impedendo che altri lo sfruttino, coinvolgendolo in attività che lo espongono al pericolo di cadere nel circuito della delinquenza.


La sentenza 7140/2022 oggetto d'analisi ha confermato la natura residuale e sussidiaria del reato ex articolo 600 octies, facilmente intuibile dalla clausola di riserva con la quale si apre il I comma . Traendo spunto da un'interpretazione letterale, il Collegio ha escluso che, ai fini della configurazione del delitto, sia necessario sottoporre il minore a "sofferenze e/o mortificazioni", potendosi integrare in questi casi fattispecie più gravi.
In ordine al mancato riconoscimento del pluralismo sociale ex articolo 2 Cost., in generale, e della connotazione culturale dell'accattonaggio, in particolare, la Cassazione ha risposto che i valori culturali non possono decriminalizzare comportamenti che a loro volta pregiudichino beni e diritti fondamentali, soprattutto se facenti capo ai minori.
Passando al secondo motivo di ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento della scriminante ex articolo 54, vivendo il ricorrente in condizioni di estrema indigenza, il Collegio ha escluso la configurabilità dello stato di necessità, il quale richiede la sussistenza di un attuale pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile se non con la commissione dell'illecito. Richiamandosi alla copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha ribadito che l'indigenza non costituisce presupposto della scriminante ex articolo 54, in quanto l'istituzione dei servizi di assistenza sociale, ai quali i soggetti economicamente bisognosi possono rivolgersi, scongiura l'attualità e soprattutto l'inevitabilità del pericolo richiesto dalla norma.

L'esclusione della tenuità del fatto
Infine, i giudici hanno preso in esame la doglianza inerente la non applicazione della causa di non punibilità ex articolo 131 bis c.p.,. Secondo il Collegio, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto necessita di un approfondito esame delle concrete modalità della condotta e dell'entità danno o del pericolo effettivamente arrecato, alla luce dei parametri di cui all'articolo 133 c.p..
In questa come in altre precedenti occasioni, quali ad es. Trib Frosinone 1109/2019, i giudici hanno ritenuto opportuno escludere l'applicabilità della particolare tenuità del fatto, in ragione dell'importante bene giuridico tutelato dall'art. 600 octies c.p., il quale – come si è detto –, oltre a custodire indirettamente l'ordine pubblico, vuole proteggere la sana ed equilibrata crescita psicofisica dei minori, messa a repentaglio da chi intende sfruttarli per fini illeciti, impedendo loro di partecipare alle ordinarie attività dei fanciulli.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza del 1 marzo 2022 n. 7140 della Corte di Cassazione conferma ancora una volta il primato degli interessi dei più piccoli su altri valori giuridici.

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