Civile

Società cooperative, la perdita della "mutualità prevalente" non comporta la devoluzione del patrimonio al Fondo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23602 depositata oggi, chiarendo che in assenza di trasformazione societaria scatta unicamente l'obbligo di redigere il bilancio

di Francesco Machina Grifeo

No all'obbligo di devolvere il patrimonio al fondo mutualistico di appartenenza per la società cooperativa che perda i requisiti di "mutualità prevalente". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23602 depositata oggi, affermando un principio di diritto. In assenza di trasformazione societaria, dunque, scatta unicamente l'obbligo di redigere il bilancio.

La Prima Sezione civile ha così respinto il ricorso del Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione s.p.a. della Confederazione Cooperative Italiane (Fondosviluppo, alimentato dal 3% degli utili annuali delle cooperative e delle Banche di credito Cooperativo aderenti all'Associazione) mirante a conseguire la devoluzione in proprio favore del patrimonio sociale della Cooperativa San Gerardo.

La richiesta era motivata dal fatto che la cooperativa (che fruiva delle provvidenze previste dal Dlgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cd. "legge Basevi") – nel 2005 aveva eliminato, cambiando lo statuto, il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Per il Fondo dunque sarebbero scattate le condizioni (previste dall'art. 17 L. 23 dicembre 2000, n. 388) per cui il patrimonio sociale della Cooperativa sarebbe dovuto essere a essa devoluto.

Per la Corte di appello di Milano invece il quadro normativo depone nel senso che la società cooperativa che abbia perso la caratteristica di mutualità prevalente "non è in alcun modo equiparata, quanto al mantenimento del proprio patrimonio costituito dalle riserve indisponibili, alla cooperativa che si trasforma in società a fini di lucro".

Proposto ricorso, la Suprema corte ha affermato che la tesi del Fondo secondo cui la soppressione delle clausole antilucrative determinerebbe in capo alla deliberante l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo, al netto del capitale e dei dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza ovvero a proprio favore, "non può trovare alcuno spazio nell'assetto attuale che alla materia ha voluto imprimere il legislatore della riforma societaria".

"Se, infatti – si legge nella decisione -, l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale effettivo è previsto dall'art. 2545-undecies cod. civ. solo nell'ipotesi in cui la società cooperativa delibera la propria trasformazione a mente dell'art. 2545-decies cod. civ. e, se, d'altro canto, a mente dell'art. 2545-octies, la perdita dei requisiti che assicurano alla società lo statuto della cooperativa a mutualità prevalente comporta quale unico effetto quello per gli amministratori di predisporre un bilancio straordinario che fotografi la situazione patrimoniale al fine di stabilire la misura delle riserve indisponibili, prevedere viceversa che la soppressione delle clausole antilucrative determini l'obbligo di devoluzione introduce un evidente elemento di distonia nell'equilibrio del sistema del tutto estraneo agli intendimenti e, vieppiù, agli enunciati del legislatore, che ha indicato con assoluta inoppugnabile chiarezza che questo effetto non si produce nel caso di perdita dei requisiti della mutualità prevalente e che al contrario esso si produce solo nel caso della trasformazione, formalizzando in tal modo i due estremi entro i quali il problema va ricondotto e risolto".

Da qui l'affermazione dei seguenti principi di diritto in tema di società cooperativa: "La perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto a seguito della riforma del diritto societario del 2003 si produce ai sensi dell'art. 2545-undecies cod. civ., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l'art. 2545-octies cod. civ. prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili".

E ancora: "L'art. 17 L. 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale la soppressione da parte della società delle clausole di cui all'articolo 26 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 comporta l'obbligo per la stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza deve reputarsi, a seguito della riforma societaria del 2003, implicitamente abrogato". "Né – conclude - vale ad assicurare l'ultrattività di detta norma l'art. 111-decies disp. att. cod. civ. giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l'adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle società cooperative a mutualità prevalente al regime normativo attuato dalla riforma".

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