Civile

Corsi per i mediatori, servono enti accreditati con formatori «interni»

Il ministero della Giustizia fornisce alcuni chiarimenti nel suo ruolo di vigilanza

di Marco Marinaro

La formazione per i mediatori di controversie civili e commerciali può essere erogata solo dagli enti accreditati dal ministero della Giustizia e solo tramite i propri formatori. Lo ha chiarito lo stesso ministero della Giustizia, nella sua funzione di vigilanza sugli enti di formazione per la mediazione, con una nota dell’11 giugno 2021 in risposta ad alcuni quesiti, ha fornito indicazioni per l’organizzazione dei corsi di formazione per mediatori.

Una materia investita anche dagli emendamenti al Ddl delega sul processo civile presentati dal Governo, per innalzare gli standard qualitativi di mediatori e formazione.

In primo luogo, è stato chiesto se i corsi possano essere promossi, organizzati e fatturati ai partecipanti da un ente non iscritto nell’elenco ministeriale anche se un ente accreditato risulta tra i co-organizzatori. Il ministero precisa che «è necessario che gli enti di formazione instaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione. Quindi non è consentito a un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione tenuto da questo Dicastero, organizzare corsi per mediatori ai sensi del Dm 180/2010», non senza precisare che sono possibili controlli documentali anche dopo la conclusione del corso per verificare eventuali responsabilità dell’ente accreditato.

Altra questione attiene alla possibilità per gli enti di formazione accreditati di avvalersi di formatori di altri enti di formazione e se possano usare docenti non accreditati (ad esempio stranieri). Il ministero chiarisce che l’ente può avvalersi solo «dei formatori inseriti nel proprio elenco interno e accreditati con provvedimento del responsabile del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione». Inoltre, nel precisare che per ogni corso di formazione devono essere coinvolti «almeno due diversi docenti: uno per la parte teorica e uno per quella pratica», circa i docenti esterni l’Ufficio ritiene che la loro presenza non sia rilevante per il corretto svolgimento dei corsi e del rilascio degli attestati in quanto «i corsi sono ritenuti validi solo in presenza di formatori accreditati presso l’ente che eroga il corso».

Il ministero ha inoltre puntualizzato che «nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati dal ministero della Giustizia, citando il numero di iscrizione e i formatori accreditati che svolgeranno le docenze». Infine, considerati gli obblighi che il responsabile scientifico assume nell’ambito dell’ente di formazione, «anche tenuto conto della sua attività di supervisione e controllo», si ribadisce che «deve attestare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento».

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