Immobili

Un registro nazionale per gli amministratori di condominio

È quanto prevede una proposta di legge all'esame della commissione giustizia della Camera

di Marina Crisafi

Garantire maggiore trasparenza e ridurre il contenzioso in materia condominiale. Sono questi i principali obiettivi della proposta di legge n. 3000 che intende istituire un registro nazionale degli amministratori di condominio e degli immobili. Un obiettivo non certo nuovo, visto che i tentativi in passato sono stati svariati. Di diverso c'è che il testo (primo firmatario l'ex grillino Andrea Vallascas), è stato assegnato nei giorni scorsi all'esame della commissione giustizia alla Camera e ciò potrebbe portare all'auspicata (dai più) introduzione di "garanzie a tutela dei singoli condomini e della professionalità degli operatori del settore" si legge, infatti, nella relazione.

Criteri più "selettivi" per gli amministratori di condominio
Il registro nazionale non porterebbe ad una modifica o integrazione dei criteri di accesso all'incarico di amministratore di condominio, si assicura d'altro canto, bensì ad un'applicazione più rigorosa e a strumenti più selettivi e trasparenti rispetto a quanto già indicato dall'articolo 71-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e delle disposizioni transitorie. Ad esempio, in primis, la frequentazione di un corso di formazione iniziale e di corsi periodici, previsti dalla legge, ma a rischio di essere vanificati "dal fatto che i corsi sono erogati dalle stesse associazioni di categoria", non tutte peraltro iscritte nell'apposito elenco del Mise.
Ciò comporta, si specifica nel ddl, che la "semplice iscrizione a un'associazione non sia un elemento utile a fornire alcuna garanzia in merito alla professionalità degli associati, anche perché molte associazioni si limitano a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri iscritti, senza operare alcun controllo circa l'effettivo esercizio della professione". Da qui il rischio che "un soggetto possa liberamente iscriversi a un'associazione senza possedere i requisiti necessari e senza frequentare i corsi di aggiornamento obbligatorio e, nonostante ciò, possa esercitare la professione".
Una situazione che si ripercuote negativamente e sui condomini "creando un generale disorientamento in merito alla scelta del professionista al quale affidare l'amministrazione dello stabile", e sugli stessi amministratori di condominio che "pur operando con competenza e correttezza, rischiano di vedere compromessa la propria reputazione a causa dei numerosi illeciti e delle numerose controversie che, purtroppo, si registrano nel settore".

2 milioni le cause condominiali

Altra ragione essenziale, per stimolare una crescita professionale e responsabilizzare maggiormente gli operatori, prosegue la relazione al ddl snocciolando i dati, sono i circa 2 milioni di giudizi civili che hanno ad oggetto contenziosi di natura condominiale.
Una situazione che, si puntualizza altresì, potrebbe essere superata valorizzando gli amministratori di condominio che oggi operano in un mutato contesto, frutto di diversi fattori (emergenze abitative, frammentazione della proprietà immobiliare, vetustà dello stock dei fabbricati, misure di riqualificazione energetica e antisismica, ecc.), che richiedono un ampliamento delle loro competenze, adempimenti e responsabilità.

Il contenuto della proposta di legge
Da qui, l'idea di istituire il Registro nazionale degli amministratori di condominio e degli immobili, presso il dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della giustizia, al quale possono iscriversi purchè in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e diposizioni transitorie:
-coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
-i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati membri Ue, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Ue residenti in Italia, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;
-i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale e degli attestati di aggiornamento periodico rilasciati dalle associazioni di categoria o dai soggetti di cui all'articolo;
-i soggetti in possesso di partita Iva che abbiano esercitato la professione per almeno due anni consecutivi.
La mancata iscrizione al Registro preclude l'esercizio della professione.
Ex articolo 4 della pdl, inoltre, le associazioni di categoria iscritte all'elenco delle associazioni professionali non organizzate tenuto dal Mise, sono tenute a promuovere e a organizzare sia i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di amministratore, sia quelli di aggiornamento per i soggetti già iscritti al registro con la previsione dei relativi crediti formativi.
Spetterà al ministero della giustizia, adottare, con proprio decreto, il regolamento attuativo, per disciplinare le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell'iscrizione al registro, nonché le modalità di verifica della permanenza dei requisiti previsti.

Accesso alla pec del condominio
Un'ultima norma è dedicata, infine, alla trasparenza.
Viene prevista infatti la possibilità di accesso da parte dei singoli condomini alla pec del condominio (ai soli fini della visione), le cui modalità sono affidate sempre ad un decreto del ministro della giustizia d'intesa con quelli dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

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