Responsabilità

Palestra, il gestore non risponde del furto dell'orologio se l'utente non ha utilizzato la cassetta di sicurezza

Lo ricorda la X sezione del Tribunale di Milano con la sentenza 2 novembre 2021 n. 8865

di Andrea Alberto Moramarco

A chi deve allenarsi in palestra e ha la necessità di depositare per il tempo dell'allenamento il suo orologio di valore è consigliabile optare per la custodia nelle cassette di sicurezza, solitamente situate di fianco alla reception, al posto degli armadietti situati nello spogliatoio. Difatti, in caso di furto, se l'utente ha optato per la cassetta di sicurezza, il gestore della palestra risponde per l'intero valore distrutto o sottratto; se, invece, ha optato per gli armadietti dello spogliatoio, il risarcimento sarà eventualmente dovuto per un valore pari, al massimo, a cento volte il prezzo del biglietto d'ingresso, come disposto dall'articolo 1783 comma 3 cod. civ.. Ad ogni modo, la responsabilità della struttura è esclusa se il furto è imputabile a colpa dello stesso utente. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8865/2021.

Il caso
La vicenda prende le mosse dal furto di uno zaino avvenuto all'interno dello spogliatoio di una palestra milanese. L'utente della struttura aveva riposto in esso i suoi indumenti assieme ad un orologio del valore di 50 mila euro e aveva collocato il tutto all'interno di un armadietto dello spogliatoio con chiusura a codice. Dopo l'allenamento, rientrando nello spogliatoio, l'uomo si accorgeva che l'armadietto era aperto e che all'interno non vi era traccia del suo zaino. Dal controllo degli accessi emergeva poi che in quel momento era presente nella struttura un ragazzo - notato negli spogliatori con sospetto dalla vittima del furto - che aveva avuto accesso alla palestra con un guest pass ottenuto presentando un documento falso e che, on ogni probabilità, era stato l'artefice del furto. Di qui le accuse nei confronti della direzione dell'impianto sportivo e la risposta del gestore della palestra che declinava ogni tipo di responsabilità.

La decisione
La questione si spostava in Tribunale, ove l'utente derubato del suo orologio chiedeva un risarcimento per quanto gli era stato sottratto, essendo applicabili alle palestre i principi sulla responsabilità dell'albergatore, ex articoli 1783 e ss cod. civ., ed essendo altresì colpevole la direzione della struttura per aver dato accesso come ospite al presunto ladro. Il gestore dell'impianto riteneva, invece, responsabile dell'accaduto lo stesso utente, in quanto colpevole di non aver utilizzato le cassette di sicurezza poste nella reception per la custodia di un bene personale di valore molto ingente.
Il giudice ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina normativa invocata dall'utente della palestra, tuttavia conclude con il rigetto della domanda risarcitoria, non individuando alcuna responsabilità in capo alla direzione della struttura e, anzi, sottolineando la colpa dello stesso cliente della palestra. Ebbene, per il Tribunale «la consapevolezza di avere introdotto un effetto personale avente valore molto ingente, che avrebbe sicuramente reso estremamente opportuna la custodia presso le cassette di sicurezza site in prossimità della reception, ove per la struttura stessa degli ambienti avrebbe potuto essere vigilato dagli addetti della stessa […], unitamente soprattutto all'avvertita presenza di una persona che aveva con ogni probabilità notato un oggetto di tale valore ed il luogo in cui l'orologio era stato riposto» inducono a ritenere integrata una colpa del cliente, tale escludere, ex articolo 1785 n. 1 cod. civ. una responsabilità della società convenuta.

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