Penale

No alla tenuità del fatto per la discoteca non a norma nel condominio

L'imputato perché esercitava l'attività senza avere ottenuto dalle competenti autorità la dichiarazione di agibilità , con le relative prescrizioni di sicurezza

di Giulio Benedetti

Gli edifici condominiali sono luoghi di vita e di lavoro e possono contenere al loro interno locali di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti all'articolo 681 c.p. che sanziona penalmente chiunque apra o tenga aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità dettate a tutela della pubblica incolumità. Tali prescrizioni si riferiscono alla normativa di sicurezza prevista dal Dlgs n. 81/2008 relativa alla idoneità della segnaletica , delle luci, degli impianti antincendio, alla idoneità delle uscite di sicurezza , del documento di valutazione dei rischi. L'afflusso del pubblico nei locali non è importante soltanto per i piani di ingresso di evacuazione e di valutazione del rischio , ma anche per il notevole impatto sui beni comuni del condominio (passi carrai , androni di ingresso , cortili) sottoposti alla vigilanza dell'amministratore condominiale . Invero per l ‘articolo 1130 c.c. l'amministratore deve disciplinare l' uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini e deve , inoltre, compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio. Ne consegue che l'amministratore qualora l'esercizio del predetto locale in ambito condominiale metta a rischio l'incolumità dei condomini e delle parti comuni non può rimanere inerte e deve esercitare concretamente ed immediatamente la vigilanza sopra citata.

I casi della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte ( sent.n. 55361/2018; ordinanze n. 47389/2018, n. 43779/2018) ed ha affermato che il fondamento dell'applicazione dell'articolo 681 c.p. è il pericoloso assembramento delle persone all'interno dei locali di pubblico spettacolo. La finalità della norma è la tutela dell'incolumità del pubblico che assiste allo spettacolo in modo da prevenire, mediante l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza , i pericoli alle persone ed il reato ricorre quando il soggetto organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni dell'articolo 80 del Rd 18 giugno 1931 n. 773 . La predetta normativa di sicurezza prescinde dall'utilizzo professionale e continuativo dei predetti locali, in quanto è applicabile anche nei confronti di chi , per una sola volta , abbia aperto un locale di pubblico spettacolo. Per il predetto reato non è applicabile l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto ( art. 131 –bis c.p.) a causa dell'abitualità della condotta dei gestori , ovvero la reiterazione delle condotte illecite.
Invero la Corte di Cassazione ( sent .n. 48315/2016) ha affermato che tale esimente non può essere dichiarata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 c.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura il comportamento abituale ostativo del beneficio. In definitiva la giurisprudenza rappresenta che i casi di locali pubblici rumorosi od insicuri, inseriti anche in ambito condominiale, sono assai ricorrenti e quando la loro gestione metta in pericolo la sicurezza dei condòmini e delle parti comuni l'amministratore, in modo autonomo o su richiesta dei suoi amministrati, è tenuto ad intervenire per chiedere, autorizzato dall'assemblea, la loro cessazione al giudice competente con l‘adozione del provvedimento di urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c..

L'esclusione della tenuità
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 14922/2022) è intervenuta nuovamente in materia, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 681 c.p.. La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato , per la violazione dell'articolo 681 c.p., perché esercitava l'attività di discoteca senza avere ottenuto dalle competenti autorità la dichiarazione di agibilità , con le relative prescrizioni di sicurezza. L'imputato ricorreva in Cassazione , poiché lamentava l'ingiustizia della sentenza , per difetto della sua adeguata motivazione e per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità , ex articolo 131-bis c.p., poiché, a suo dire, il fatto era di lieve entità. La Corte di Cassazione non ammetteva una nuova valutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici del merito e riteneva che la motivazione della sentenza fosse corrispondente alla fattispecie del reato dell'articolo 681 c.p.. Invero il Giudice di appello accertava che , durante il controllo effettuato dalla Polizia Amministrativa , l'imputato esibiva le sole autorizzazioni alla somministrazione degli alimenti e delle bevande , mentre era privo della certificazione di agibilità del locale , nonostante che nello stesso si stesse svolgendo un intrattenimento danzante frequentato da 200 persone. Pertanto, il Giudice di legittimità confermava il giudizio di colpevolezza dell'imputato che era pienamente consapevole della sua condotta illecita e delle modalità con cui si volgevano le verifiche investigative della Polizia. La Corte di Cassazione escludeva l'applicazione dell'articolo 131-bis c.p. per le circostanze di tempo e di luogo della condotta dell'imputato che poneva in grave pericolo l'incolumità dei partecipanti allo spettacolo danzante. La Corte richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 13682/2016) per cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità della condotta , del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno e del pericolo.

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