Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità, imprevedibilità ed eccezionalità per interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Danno da cose in custodia - Caduta di pedone in una buca stradale - Condotta colposa - Caso fortuito - Imprevedibilità ed eccezionalità - Interruzione del nesso causale
Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 19 dicembre 2022, n. 37059
Responsabilità civile - Responsabilità del custode - Cause esimenti - Caso fortuito - Imprevedibilità ed eccezionalità - Nesso causale tra la cosa in custodia e il danno - Necessità
Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito dall'articolo 2051 Cc soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. In difetto tale condotta potrà eventualmente assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 1227, commi 1 e 2 del Cc, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 16 dicembre 2022, n. 36901

Responsabilità e risarcimento - Danno - Cagionato da cose in custodia - Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Configurabilità - Verifica oggettiva - Necessità - Diligenza del custode - Irrilevanza - Fattispecie
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).
• Corte di Cassazione, civ., Sez. U, Ordinanza del 30 giugno 2022, n. 20943

Responsabilità e risarcimento - Danno - Da cose in custodia - Caduta di pedone in una buca stradale - Caso fortuito - Presupposti
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex articolo 2051 del codice civile, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, primo e secondo comma, del codice civile), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 20 novembre 2020 n. 26524