Comunitario e Internazionale

Internet, la Corte Ue boccia l'opzione a «tariffa zero»: contraria al Regolamento

Cgue, sentenze nelle cause C-854/19, C-5/20 e C-34/20 (Vodafone e Telekom Deutschland)

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di Francesco Machina Grifeo

Le cd opzioni a «tariffa zero»– quelle cioè che permettono di scaricare dati da siti partner senza intaccare i consumi del piano tariffario - sono contrarie al regolamento sull'accesso a un'Internet aperta. Lo ha stabilito la Corte Ue, Sentenze nelle cause C-854/19, C-5/20 e C-34/20 Vodafone e Telekom Deutschland, aggiungendo che limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell'utilizzo in roaming, conseguenti all'attivazione di una siffatta opzione, sono anch'esse incompatibili con il diritto dell'Unione.

Una simile opzione, spiega la decisione, si realizza quando un fornitore di servizi di accesso a Internet applica una «tariffa zero» o più vantaggiosa, a tutto o a una parte del traffico di dati associato a un'applicazione o a una categoria di applicazioni specifiche, proposte da un partner. I dati non sono quindi detratti dal volume di dati acquistato nell'ambito del piano tariffario di base.

Il caso - Due giudici tedeschi hanno interrogato Cgue sulla compatibilità con il diritto Ue della limitazione, da parte di un fornitore di servizi, della larghezza di banda, della condivisione della connessione (tethering) o dell'utilizzo in roaming allorché il cliente scelga una simile opzione a «tariffa zero». Le controversie vedono opposte, da un lato, la Vodafone e Telekom Deutschland e, dall'altro lato, l'Agenzia federale per le reti e un'associazione tedesca per la tutela dei consumatori.

Per quanto riguarda la Vodafone, le opzioni a «tariffa zero» denominate «Vodafone Pass» («Video Pass», «Music Pass», «Chat Pass» e «Social Pass») sono valide soltanto nel territorio nazionale, vale a dire in Germania. Inoltre, nel caso di utilizzo tramite una condivisione della connessione (punto di accesso senza fili o «hotspot») (tethering), la Vodafone detrae il consumo di dati dal volume di dati compreso nel piano tariffario.

La Telekom Deutschland invece ha previsto, per alcuni dei suoi piani tariffari, un'opzione aggiuntiva (qualificata anche come «add-on option») del tipo «tariffa zero» denominata «Stream On». La cui attivazione consente di non detrarre il volume di dati consumato mediante lo streaming audio e video, fornito da partner di contenuti della Telekom Deutschland, dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base. Tuttavia, attivando tale opzione, il cliente finale accetta una limitazione della larghezza di banda a un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che si tratti di streaming video fornito da partner di contenuti o da altri fornitori.

La motivazione - Con le sue sentenze odierne, la Corte di giustizia ricorda che un'opzione a «tariffa zero» opera una distinzione all'interno del traffico Internet, non detraendo dal piano tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner. E che dunque una siffatta pratica commerciale non soddisfa l'obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, quale previsto dal regolamento (UE) 2015/2120 sull'accesso a un'Internet aperta.

Le suddette limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione (tethering) o dell'utilizzo in roaming, conclude la Corte, dal momento che trovano applicazione unicamente a causa dell'attivazione dell'opzione tariffaria a «tariffa zero», che è contraria al regolamento sull'accesso a un'Internet aperta, sono anch'esse incompatibili con il diritto dell'Unione.

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