Comunitario e Internazionale

Pagamenti in ritardo risarciti a forfait per tutti i versamenti previsti

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-78/22 con la quale Lussemburgo ha interpretato l’articolo 6 della direttiva 2011/7 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che riguardano sia operatori economici sia operatori economici e amministrazioni pubbliche.

di Marina Castellaneta

Il risarcimento forfettario dovuto per i ritardi di pagamento va corrisposto per ogni versamento previsto all’interno di un singolo contratto. E questo anche quando si tratta una pluralità di ritardi dovuti per pagamenti periodici in forza di contratti ad esecuzione continuata, come nel caso di locazioni, conclusi tra il debitore e il creditore. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-78/22 con la quale Lussemburgo ha interpretato l’articolo 6 della direttiva 2011/7 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che riguardano sia operatori economici sia operatori economici e amministrazioni pubbliche. La direttiva è stata recepita in Italia con il Dlgs n. 192/2012.

La domanda pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte superiore di Praga alle prese con una controversia relativa a cinque contratti di locazione di beni mobili. Una società non aveva corrisposto gli importi fissati, era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria e si era rifiutata di versare la somma forfettaria di 1.250 euro dovuti per i ritardi nel pagamento relativo a 25 importi sulla base di 5 contratti. I giudici nazionali avevano condiviso la posizione del debitore ritenendo che il risarcimento forfettario per i costi di recupero fosse dovuto una sola volta per ciascuno dei singoli contratti, indipendentemente dal numero di pagamenti non effettuati alla scadenza. La controversia era arrivata sino alla Corte costituzionale e la Corte superiore di Praga prima di decidere ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

La direttiva – precisa la Corte Ue – impone agli Stati membri di assicurare che al creditore sia corrisposto, come importo minimo, quello forfettario di 40 euro, in modo automatico, anche senza sollecito del debitore. Nel caso di cumulo di diversi ritardi nei pagamenti di carattere periodico, seppure in esecuzione di un unico contratto, limitare la corresponsione del risarcimento forfettario minimo a un unico importo significherebbe privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva che è funzionale non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, ma anche ad indennizzare i costi di recupero sostenuti dal creditore. Questi costi aumentano in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa e, quindi, non si può collegare l'importo forfettario minimo a un unico contratto non considerando i plurimi ritardi dei pagamenti dovuti alle singole scadenze. Ammettere una riduzione degli importi legata a un unico pagamento “equivarrebbe a dispensare il debitore dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare per ogni fattura non pagata alla scadenza l’importo forfettario di 40 euro”. L’articolo 6 – osserva la Corte di giustizia – non può essere invocato per limitare il diritto del creditore a ricevere l'importo forfettario e, quindi, va corrisposto per ciascun ritardo di pagamento anche quando i diversi pagamenti sono previsti in un unico contratto. Sulla possibilità di ridurre l'importo sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, ribadito il primato del diritto dell’Unione e dell’obbligo dei giudici nazionali di garantire effettività al diritto Ue, la Corte di giustizia ha chiarito che il giudice nazionale non può ridurre, anche nel caso di controversie tra privati, l'importo forfettario perché sarebbe compromessa l'efficacia della direttiva.

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