Lavoro

Licenziabile chi senza effettuare comunicazioni svolge un altro lavoro nel periodo di Cigs

L'attività parallela - hanno chiato i Supremi giudici - non deve avere il carattere della prevalenza

di Giampaolo Piagnerelli

Il lavoratore che nel periodo di Cigs effettui un altro lavoro può essere licenziato. Unica chance per il prestatore è procedere alla comunicazione della nuova attività e a quel punto si può valutare la compatibilità o meno del nuovo lavoro con il trattamento di integrazione salariale. La Cassazione (ordinanza n.31146/22) si è trovata alle prese con una vicenda che ha visto protagonista un primo ufficiale della compagnia aerea Meridiana che ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice per aver omesso di comunicare all'impresa e all'Inps, durante la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinari (ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 291/2004) di aver svolto attività lavorativa in favore della Turkish Airlines con comportamento "truffaldino" finalizzato a percepire somme delle quali non aveva diritto.

I diversi gradi di giudizio

Il tribunale di Tempio Pausania ha ritenuto sproporzionata la misura irrogata, dichiarando illegittimo il licenziamento. Condanna, quindi, per la società al pagamento di un'indennità risarcitoria che ha quantificato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali. Di avviso completamente diverso i giudici di secondo grado. La Corte di appello di Cagliari, infatti, in riforma della sentenza impugnata (dalla società Meridiana) ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento rigettando le domande del primo ufficiale. I giudici di seconde cure hanno ravvisato una scorrettezza da parte del lavoratore nell'omettere di comunicare all'Inps e al datore di lavoro la data di assunzione a tempo indeterminato presso la Turkish Airlines. In tal modo il lavoratore si era assicurato di percepire - accanto alla retribuzione convenuta per il nuovo rapporto - anche il trattamento di integrazione salariale. La Corte d'appello ha giudicato le condotte del lavoratore di estrema gravità che ben giustificavano l'irrogazione della massima sanzione espulsiva, restando irrilevante la mancanza di pregressi precedenti disciplinari. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello in quanto il lavoratore non aveva provveduto ad alcuna comunicazione preventiva. Quest'ultima rappresenta per il lavoratore un obbligo che sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo a un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (sul punto si veda anche la sentenza di Cassazione n. 5019/2004). Per concludere i Supremi giudici hanno puntualizzato che l'attività lavorativa "parallela" oltre naturalmente a dover essere comunicata non deve avere il carattere della prevalenza rispetto al lavoro già svolto nonchè in relazione all'integrazione salariale percepita.

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