Civile

L'obbligo di taratura periodica vale anche per il tutor posto sul tratto autostradale gestito da Anas

L'onere della prova grava sul gestore pubblico se la persona multata chiede la prova della tenuta in ordine dello strumento di rilevazione

di Paola Rossi

La taratura periodica del sistema Sicve-Tutor è obbligo il cui adempimento va dimostrato in giudizio dall'Anas se la persona multata per eccesso di velocità ne richiede la prova. Il fatto che Anas sia società che opera sotto la vigilanza del ministro dell'Interno non la solleva dall'onere periodico di taratura dello strumento di rilevazione della velocità, neanche quando il metodo è quello della rilevazione della media di velocità tenuta su un dato stradale. La Corte di cassazione civile, con la sentenza n. 6579/2023, ha perciò accolto il ricorso di una persona cui il tribunale capitolino aveva respinto l'eccezione relativa alla mancata prova non dell'omologazione iniziale bensì dell'avvenuta taratura periodica dello strumento di rilevazione.

Le motivazioni del tribunale capitolino
I punti centrali della sentenza di merito annullata stanno sia nel fatto di aver escluso in capo ad Anas la sussistenza dell'obbligo di taratura periodica, in quanto il titolare dell'iniziale omologazione era Aspi Spa (Autostrade per l'Italia), sia nel fatto che Anas non è tenuta a tal verifica periodica in quanto agisce sotto vigilanza del ministero che ha deciso il passaggio di gestione del tratto autostradale da Aspi ad Anas. Di conseguenza i giudici di merito avevano disapplicato nei confronti di Anas la pronuncia costituzionale (n. 215 del 2013) che aveva affermato che grava sulla pubblica amministrazione l'onere di provare l'iniziale omologazione e la successiva taratura periodica dell'apparecchiatura se la persona sanzionata ne richieda la prova, contestando la multa per l'eccesso di velocità posto a base della contravvenzione elevata con la rilevazione automatica.

La posizione della Cassazione
Ma la sentenza ora annullata dalla Suprema corte aveva invece risposto negativamente alla contestazione del ricorrente assumendo che Anas non era tenuta all'obbligo di verifica periodica dello strumento che aveva ereditato da Aspi. E la Cassazione sul punto precisa l'errore dei giudici di merito di aver ravvisato la sussistenza del passaggio dell'obbligo da un soggetto a un altro solo in caso di un trasferimento iure privatorum.

Infine, la Cassazione nel risolvere la questione con rinvio al giudice di merito smentisce che il verbale dlla polizia stradale sia atto a certificare la validità della rilevazione di velocità e del corretto stato di funzionamento dello strumento utilizzato. Al contrario, la Suprema corte precisa che il verbale della contravvezione non fa fede sul punto della taratura dello strumento con conseguente inversione dell'onere della prova.

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