Penale

No ai domiciliari del convivente alcolista se reiterazione può essere evitata da misure di sicurezza meno afflittive

Non andavano ignorati il nuovo tentativo di disintossicazione, la fine della convivenza e il cambio di dimora in altro Comune

di Paola Rossi

Il convivente alcolista che ha commesso il reato di maltrattamenti in famiglia contro la propria compagna può essere sottoposto a misure che ne limitano la libertà personale, al fine di scongiurare il rischio di reiterazione della condotta criminosa. Ma la gradazione della limitazione della libertà personale deve essere approfonditamente valutata al momento dell'adozione della misura. La Cassazione, con la sentenza n. 4213/2022, boccia la decisione del tribunale del riesame che, nel confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari, non aveva preso in considerazione alcune circostanze di fatto che potevano ben far propendere per l'applicazione di una misura di sicurezza come l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da essa frequentati oppure il divieto di dimora nel medesimo Comune della vittima.

La Cassazione annulla con rinvio, in modo tale che il Tribunale possa ripetere il giudizio di merito sul contemperamento delle esigenze di tutela della vittima dei maltrattamenti con quella di non limitare - oltre il necessario scopo di evitare la reiterazione del reato - la libertà personale del reo.

Infatti, nel caso concreto, la Cassazione dà ragione all'argomento difensivo secondo cui il tribunale nel giudizio cautelare non poteva confermare la misura adottata dal Gip senza confrontarsi con le nuove circostanze: il cambio di dimora dell'imputato in altro Comune e la presa di contatto con il Sert del lugo della nuova residenza finalizzato a riprendere un percorso di disintossicazione più volte intrapreso e altrettante volte abbandonato senza risultati. L'etilismo e i pregressi reati, come la rissa, dimostravano secondo i giudici l'alto livello di mancanza di controllo dell'uomo rendendo possibile una rischiosa ripresa della convivenza tra i due. Il ricorrente, per il tramite del proprio avvocato, fa rilevare che il tribunale non ha in alcun modo spiegato la persistenza di tale rischio a fronte della nuova realtà di fatto che poneva una significativa distanza fisica tra i due ex conviventi. Circostanza, questa della fine della convivenza, non valorizzata in alcun modo dai giudici che ora saranno chiamati a decidere se e quale misura di sicurezza possa costituire una valida alternativa alla misura cautelare personale detentiva. Per quanto domiciliare e, come dice il tribunale, proporzionata nella sua afflittività.

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