Penale

Reati ostativi, benefici anche per chi non collabora se prova di aver reciso definitivamente legami - Il testo

Testo approvato in Commissione Giustizia Camera. Per gli ergastolani liberazione condizionale dopo 30 anni. Decide il Tribunale di Sorveglianza

di Francesco Machina Grifeo

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato la riforma dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, sollecitata lo scorso maggio dalla Corte costituzionale con una ordinanza che aveva dichiarato parzialmente illegittima la norma. Per il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s) il testo è "un ottimo risultato". E aggiunge: "Con la norma approvata potranno godere dei benefici penitenziari solo quei mafiosi che abbiano realmente provato di aver interrotto qualsiasi contatto con il sodalizio criminale e, dunque, di non rappresentare più alcun pericolo per la società". A decidere sarà il Tribunale di sorveglianza in funzione collegiale che dovrà valutare la recisione definitiva dei collegamenti con la criminalità. A fronte di possibili dubbi sarà il condannato a dover fornire elementi di prova contraria.

Si attende ora il parere delle altre Commissioni, in particolare Bilancio e Affari costituzionali. Giovedì poi la Commissione Giustizia voterà formalmente il mandato al relatore, che è lo stesso presidente della Commissione Perantoni.

Nessuna traccia invece degli emendamenti del governo sulla r iforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario che non sono stati ancora depositati in Commissione. Diversi deputati hanno chiesto alla Presidenza di sollecitare il governo alla presentazione degli emendamenti che dalla scorsa settimana sono all'attenzione della Ragioneria.

Tornando alla riforma dell'articolo 4-bis, va ricordato che la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha stabilito la non conformità alla Carta delle norme che individuano nella collaborazione « (...) l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale (...) » per contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La scelta dell'ordinanza, in luogo della sentenza, fu dovuta al fatto la Corte decise di dare al legislatore un tempo congruo di valutazione e di studio per modificare la norma, senza dunque interventi demolitori, che venne fissato al 10 maggio 2022.

Il nuovo testo ora prevede che i benefìci di cui al comma 1, e cioè il lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, possano essere concessi ai detenuti e agli internati per i gravissimi delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento. E purché alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Nonché permettano di escludere il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

Procedura per la concessione dei benefici - Il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del Pm o, per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Cpp, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Inoltre acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, anche nei confronti del nucleo familiare, accertamenti patrimoniali e sul tenore di vita.

Quando emergono indizi di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto, o anche solo il pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, il giudice deve indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza.

Condizioni per la liberazione condizionale - Vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani.

Chi decide sui benefici - Il tribunale di sorveglianza, collegiale, deciderà sul lavoro esterno e sui permessi premio per i condannati per reati di mafia e terrorismo. Il tribunale di sorveglianza è già competente a decidere sulla concessione degli altri tipi di benefici.

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