Amministrativo

Irrilevanti, a fini dichiarativi, le condanne risalenti nel tempo

A confermarlo è il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 31 marzo 2022, n. 2149

di Daniele Archilletti*

Il caso di specie trae origine dall'adozione del provvedimento di esclusione di un operatore economico dalla procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Macerata Campania per l'affidamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale, della pista di atletica e degli spogliatoi lato bocciodromo, per un importo di Euro 137.500,00.

Il provvedimento di esclusione è stato motivato sul presupposto che il legale rappresentante dell'operatore economico de quo avrebbe commesso un grave illecito professionale – consistente nella violazione di norme antinfortunistiche in relazione all'evento che aveva causato la caduta dall'alto e il decesso di un operaio edile in data 11 aprile 2015 – accertato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Il provvedimento citato è stato oggetto di rituale impugnazione innanzi all'intestato Tribunale, mediante la quale sono state contestate, in particolare, la mancata valutazione dei fatti che hanno condotto all'adozione della menzionata sentenza di condanna oltre che l'assenza di un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza negativa dei medesimi fatti sulla moralità professionale dell'operatore economico escluso.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, la censura con cui è stata dedotta l'assenza di valutazione dei fatti e l'incidenza negativa sulla moralità professionale dell'operatore economico, contestualmente dichiarando l'illegittimità del provvedimento gravato. Ciò, sul presupposto che il fatto da cui aveva tratto origine la sentenza di condanna disposta nei confronti del legale rappresentante dell'operatore economico ricorrente risulta anteriore di oltre tre anni all'indizione della procedura stessa, con l'effetto che tale circostanza è inidonea – per il tempo trascorso – a costituire un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico stesso.

La presente pronuncia risulta particolarmente rilevante in quanto corrobora l'orientamento giurisprudenziale formatosi di recente – già oggetto di un precedente commento da parte di chi scrive (vds. la Nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 575, del 2 febbraio 2022) – che fa leva su:

• l'assenza di una norma domestica volta a perimetrare l'efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, derivi da una sentenza penale non definitiva;

• la previsione di cui all'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE , a mente della quale "il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)"; e

• il principio di proporzionalità, di derivazione unionale, secondo cui la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implica un evidente contrasto con tale principio, "per la possibilità riconosciuta all'amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che – per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico. Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l'individuazione di un preciso limite di operatività, infatti, «potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa»: in tal senso Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; si veda anche Cons. Stato V, 6 maggio 2019, n. 2895"

Si conferma, pertanto, l'evidente favor con cui deve essere accolta tale decisione, in quanto diretta a snellire gli oneri dichiarativi dei privati in ordine a circostanze particolarmente remote e, quindi, in quanto tali incapaci di permettere alle stazioni appaltanti di articolare un giudizio di valore attendibile circa l'affidabilità degli operatori economici concorrenti.

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*A cura dell'avv. Daniele Archilletti, Lipani Catricalà & Partners

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