Responsabilità

Surroga dell’Inps verso il danneggiante solo per le somme effettivamente pagate

Gli importi dovuti all’Istituto si riducono se le condizioni della vittima migliorano tanto da far diminuire o azzerare l’indennizzo

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di Selene Pascasi

Se l’Inps, in via surrogatoria, si attivi verso il danneggiante e la sua assicurazione per riavere le somme erogate al danneggiato e le condizioni di quest’ultimo migliorino tanto che l’indennizzo si riduca o si azzeri, gli importi dovuti all’Istituto non andranno capitalizzati. Si guarderà, infatti, alla cifra realmente erogata. Lo precisa la Corte d’appello di Palermo con sentenza 1216 del 12 luglio 2022 (presidente relatore Porracciolo).

Protagonista, suo malgrado, è un uomo rimasto invalido a seguito di un grave incidente stradale e perciò riconosciuto beneficiario dall’Inps di un assegno per compromessa capacità lavorativa e di produrre reddito. Importo di cui l’Istituto chiede la restituzione al responsabile del sinistro e alla sua assicurazione. Pretesa accolta dal Tribunale e contestata in appello. Secondo la compagnia, i fatti non erano stati provati mentre, ad avviso del danneggiante, le somme erano state computate osservando criteri civilistici e non indennitari o contrattuali e non erano chiari i parametri usati dall’Inps nel determinare gli importi poi riconosciuti dal Tribunale.

La Corte accoglie l’appello a metà e aggiusta il tiro. Sotto il primo profilo, spiega, la statuizione dell’Inps era coerente con la ricostruzione della vicenda operata dal giudice, che aveva ricondotto la totale e piena responsabilità dello scontro all’imprudenza dell’assicurato, che aveva perso il controllo del mezzo a causa dell’elevata velocità invadendo l'opposta corsia di marcia. E, comunque, contro quella pronuncia non era stata presentata tempestiva impugnazione, né avanzata riserva di appello differito, per cui si trattava ormai di un nodo passato in giudicato.

L’altra doglianza, invece, è fondata secondo la Corte d’appello. Attualmente, ricordano i giudici, il mutato orientamento giurisprudenziale pone l’accento sul fatto che l’indennizzo in capitale è diretto a ristorare l’effettiva menomazione dell’integrità fisica durante la vita residua dell’assicurato. Ecco perché, se dopo la liquidazione del danno, emerga il ridimensionamento del pregiudizio rispetto a quanto ipotizzato in precedenza, dovrà tenersi conto della situazione sopravvenuta. Per i danni futuri, quindi, rileverà l’eventuale venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione tale da incidere in maniera migliorativa sull’importo liquidato.

Ebbene, nella vicenda, l’assegno non risultava neppure confermato. Non si poneva, perciò, alcun problema di capitalizzazione non essendovi necessità di calcolare, in proiezione futura, l’ammontare degli importi prevedibilmente erogabili negli anni. La surroga, dunque, poteva ammettersi ma solo entro certi limiti. Del resto, il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neanche se il ristoro del danno spetti da soggetti diversi.

Di qui, la soluzione adottata dalla Corte d’appello di Palermo di condannare l’assicurato responsabile del sinistro e la sua compagnia a rifondere in favore dell’Inps una somma di denaro rideterminata, attenendosi ai criteri descritti, in circa 40mila euro.

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