Penale

Il controllo giudiziario può essere richiesto anche dall'impresa cui è negata l'iscrizione alla white list

Sarebbe discriminatorio ritenere che la domanda di applicazione possa essere fatta solo dal soggetto colpito da interdittiva antimafia

di Paola Rossi

Secondo la Cassazione penale l'equivalenza dei presupposti, in base ai quali si nega l'iscrizione dell'impresa alla white list o si adotta l'interdittiva antimafia, non giustifica la negazione - nella prima ipotesi - della possibilità di ottenere il contollo giudiziario a richiesta della parte privata. In sintesi - dice la Cassazione con la sentenza n. 2156/2023 - il diniego di iscrizione impugnato davanti al giudice amministrativo è presupposto valido per la proposizione della domanda di controllo al pari della situazione in cui si viene a trovare l'impresa colpita da interdittiva antimafia.

E, afferma la Cassazione smentendo la posizione del procuratore, a nulla rileva che il diniego di essere iscritti nell'elenco dei fornitori o prestatori di servizi della pubblica amministrazione, cioè la cosiddetta white list, riguardi solo quei settori di attività economiche maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa. Infatti non ha rilevanza, ai fini degli interessi economici dell'impresa , la circostanza che dal diniego non derivi un divieto assoluto di contrattare con la Pa, ma che questo sia limitato ad alcuni settori di mercato.

La Cassazione annulla quindi la decisione della Corte di appello che aveva confermato de plano il respingimento della richiesta di attivare il controllo giudiziario proprio perché l'impresa non era stata interdetta bensì cancellata dalla white list. Infine, la Cassazione chiarisce che anche nel caso di cancellazione, come nel caso incontestato dell'interdittiva antimafia, la richiesta di controllo giudiziario vada esaminata in base non solo all'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, ma anche alla possibilità di recupero alla legalità dell'attività imprenditoriale. presupposti motivazionali cui dovrà atenersi il giudice in sede di rinvio.

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