Lavoro

Formazione continua avvocati, il 2022 fuori dal triennio

A causa del perdurare della pandemia, il Cnf sdogana anche per quest'anno la formazione a distanza

di Francesco Machina Grifeo

Come ormai consueto da quando è iniziata la pandemia, il Consiglio nazionale forense è intervenuto con una propria delibera (n. 513 del 17 dicembre), a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, per regolare in modo uniforme gli obblighi relativi alla formazione a distanza tenendo conto del perdura della crisi sanitaria. Dunque il prossimo sarà il terzo anno consecutivo ad avere norme in deroga.

Il Cnf ha così deliberato, in deroga al Regolamento, che il 2022 - anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre - non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo. E che ciascun iscritto potrà adempiere agli obblighi formativi (articolo 11 della legge 247/2012) mediante il conseguimento di minimo quindici crediti, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie. Inoltre il Consiglio ha deciso che i crediti formativi potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Sostanzialmente vengono riproposte le indicazioni già contenute nella delibera n. 310 del 21 dicembre 2020.

Dunque, in deroga agli articoli 17 comm. 2 e 22 comma 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale. A condizione però che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine. Uguale indicazione è stata data anche per le Associazioni Forensi che, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, hanno già sottoscritto il protocollo con il Cnf, per le rispettive aree di competenza.

Inoltre, gli esami al temine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, "purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi". Invece, "per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD".

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