Professione e Mercato

Sanzionabile l'avvocato assunto come "stagionale" nell'hotel di famiglia

Per il CNF, a nulla vale neanche la sospensione volontaria, in quanto non mette al riparo l'avvocato dall'efficacia degli eventuali provvedimenti assunti in conseguenza dell'incompatibilità con l'esercizio della professione

di Marina Crisafi

L'avvocato che viene assunto come "stagionale", per i soli mesi estivi, nell'hotel di famiglia rischia di essere sanzionato. E ciò anche se si sospende volontariamente dalla professione, in quanto tale sospensione non lo mette al riparo dagli eventuali provvedimenti assunti in conseguenza dell'incompatibilità con l'esercizio della professione stessa. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nel recentissimo parere n. 9 del 24 marzo 2023 pubblicato sul sito del Codice deontologico in risposta al quesito del COA di Fermo.

Il quesito
Nello specifico, l'Ordine degli avvocati di Fermo chiedeva al CNF di sapere "se un avvocato possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato, per i soli mesi di giugno, luglio ed agosto in un hotel di proprietà dei familiari (marito, cognato e suocero – s.a.s.) per svolgere attività di ufficio in orario pomeridiano e serale e solo in alcuni giorni, per lo più sabato e domenica, mattutino e pomeridiano" o se fosse necessario per l'avvocato sospendersi per detto periodo.

Il parere
Per il CNF, la fattispecie, per come esposta nel quesito, configura senza dubbio "la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, a mente del quale l'esercizio della professione è incompatibile ‘con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato'. Infatti, nel caso descritto, non sembra configurabile, a dire del Consiglio, la deroga contemplata per l'avvocato che "collabora" nell'impresa familiare (cfr. CNF parere n. 20/2013).
Né può valere la sospensione volontaria da parte del legale per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.
In merito, il CNF rimanda al parere n. 15/2014, secondo il quale "Ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status".
Per cui, conclude il Consiglio, si può dedurre che "la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità". E, dunque dal rischio di subire un procedimento disciplinare e di vedersi comminata la relativa sanzione.

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