Penale

Per la revoca della "messa alla prova", serve una apposita udienza in contraddittorio

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1098 depositata oggi dalla V Sezione penale

di Francesco Machina Grifeo

Il provvedimento che revoca la messa alla prova deve essere adottato all'esito di una apposita udienza preceduta da un congruo avviso in modo da consentire un pieno svolgimento del contraddittorio come previsto dal codice. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1098 depositata oggi dalla V Sezione penale, che ha accolto (con rinvio) il ricorso di un uomo imputato per reati di violenza privata e lesioni personali contro la decisione del Tribunale di Trento.

La revoca era stata disposta "in ragione della ripetuta violazione del provvedimento da parte dell'interessato, astenutosi dal completare il programma di trattamento nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso". Nel ricorso l'imputato ha lamentato che la revoca era stata disposta "senza consentire alle parti di interloquire al riguardo" e la Cassazione lo ha accolto.

Per la Suprema corte infatti dagli atti processuali emerge come, con l'ordinanza del 2 maggio 2022, fosse stato disposto il rinvio dell'udienza al 6 agosto 2022 "per consentire al soggetto di elaborare il programma MAP e reperire altro ente". L'udienza, dunque, prosegue la Corte, non era stata fissata per "mettere in condizione le parti di interloquire sulla revoca della messa alla prova" che è stata, quindi, decisa dal Tribunale, all'udienza del 6 agosto 2022, "con un provvedimento a sorpresa".

In tal modo però il Tribunale di Trento non ha seguito le indicazioni dell'articolo 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, al fine di disporre la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a fissare udienza ai sensi dell'articolo 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

E, sempre in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di revoca "deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto".

Nel caso di specie, conclude la decisione, "la circostanza che la revoca della sospensione del processo con messa alla prova non sia stata adottata de plano non vale ad elidere l'eccepito vulnus arrecato al contradditorio, posto che per l'udienza in cui il relativo provvedimento è stato pronunciato (fissata per consentire l'elaborazione del programma di trattamento) l'interessato aveva differentemente approntato la propria difesa".

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